Giudice sportivo: una giornata a Garattoni

Giudice sportivo: una giornata a Garattoni

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16, 17 e 18 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA,
JUVE STABIA, LATINA e MONOPOLI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati dal Settore Tribuna, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 18° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva sulla schiena l’Assistente Arbitrale n.1;
2. al 19° minuto del secondo tempo, a gioco in svolgimento, del liquido che attingeva sui pantaloncini l’Assistente Arbitrale n. 1.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.1, r. proc. fed, r. c.c.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del secondo tempo, alcune monetine in direzione del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo, costringendo l’Arbitro, con tale condotta, ad interrompere la gara per circa 30 secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, valutata la condotta di particolare pericolosità e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).

AMMENDA € 700,00
MONOPOLI per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 12° minuto del primo tempo, un petardo di forte entità nel recinto di gioco;
2. al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
BRINDISI per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi della squadra ospitata al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
CATANIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati agli Arbitri al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
GRECO VINCENZO (PICERNO)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserati avversari in quanto pronunciava nei loro confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r c.c.).

PRIMICILE ROSARIO (TURRIS)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all’Allenatore SALVATORE LORENZO comunicategli dall’Allenatore squalificato CANEO BRUNO, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CANEO BRUNO (TURRIS)
A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l’operato;
B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre rientrava negli spogliatoi, proferiva frasi ingiuriose e irriguardose nei loro confronti;
C) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI DONATO DANIELE (LATINA)

AMMENDA € 500,00
SALVATORE LORENZO (TURRIS)
per avere ricevuto disposizioni tecniche dall’Allenatore CANEO BRUNO nonostante fosse squalificato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ARMELLINO MARCO (AVELLINO)
GORZELEWSKI FRANCO (BRINDISI)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
CARGNELUTTI RICCARDO (MONOPOLI)
STARITA ERNESTO (MONOPOLI)
PALAZZINO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
MASTRANTONIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
BIZZOTTO NICOLA (BRINDISI)
CELIENTO DANIELE (CASERTANA)
CORTINOVIS FABIO (LATINA)
ROCCHI GABRIELE (LATINA)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
TITO FABIO (AVELLINO)
LORENZINI FILIPPO (CATANIA)
MARINO ANDREA (FOGGIA)
PERALTA DIEGO (FOGGIA)
MARINO ANTONIO (LATINA)
TOLOMELLO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)
LORETO CIRO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
RICCIARDI MANUEL (AVELLINO)
CADILI ANDREA (CASERTANA)
CHIARELLA MARCO (CATANIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS (GIUGLIANO)
SERBOUTI ANASS (LATINA)
CIKO SEVO (PICERNO)
MURANO JACOPO PIETRO (PICERNO)
RAVASIO MARIO (SORRENTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
MANIERO RICCARDO (TURRIS)
DE MARINO DAVIDE (VIRTUS FRANCAVILLA)
FORNITO GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
POPOVIC GABRIEL (CATANIA)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
JALLOW SULAYMAN (LATINA)
COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)
DI FRANCESCO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
ASENCIO MORAES RAUL JOSE (POTENZA)
MADDALONI ROSARIODAMIANO (POTENZA)
MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO)
MESSORI PIETRO (SORRENTO)
PAVONE FABIAN (TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo