Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per due minuti, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per avere i suoi sostenitori (circa l’90%) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 21° minuto e al 40° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, dal 43° minuto al 45° minuto del primo tempo, diciannove petardi di elevata intensità e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al termine del primo del primo tempo con le squadre negli spogliatoi, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, al 9° minuto e al 10° minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
6. nell’aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
7. nell’aver danneggiato le porte dei bagni dei tifosi ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli [ulteriori rispetto ai danneggiamenti sub 7)] e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, durante tutto il minuto di raccoglimento, la totalità dei suoi sostenitori presenti nella Curva Nord e nella Curva Sud, intonato cori oltraggiosi nei confronti di istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CAVESE per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro minaccioso e oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto sette seggiolini, posti all’interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
TERNI CHRISTIAN (JUVENTUS NEXT GEN)
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MICALLO GIOVANNI (TRAPANI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SOUNAS DIMITRIOS (AVELLINO)
KONATE’ AMARA (CAVESE)
MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
YABRE MOUSTAPHA (MONOPOLI)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
KRAPIKAS TITAS (ACR MESSINA)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
VANO MICHELE (CASERTANA)
PIANA LUCA (CAVESE)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (TRAPANI)
CASTELLANO FABIO (TURRIS)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
NDOJ EMANUELE (LATINA)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (III INFR)
NDIR MAME ASS (ACR MESSINA)
ENRICI PATRICK (AVELLINO)
GORI GABRIELE (AVELLINO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (CATANIA)
VIGLIOTTI GIANLUCA (CAVESE)
CAMIGLIANO AGOSTINO (FOGGIA)
MASALA MICHELE (GIUGLIANO)
PADULA CRISTIAN (GIUGLIANO)
PALUMBO MARTIN (JUVENTUS NEXT GEN)
BOCIC MILOS (LATINA)
PACE FEDERICO (MONOPOLI)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)
BUMBU JONATHAN (TEAM ALTAMURA)
MINESSO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (II INFR)
TOSCA ALIN DORINEL (BENEVENTO)
GEGA ERTIJON (CATANIA)
FATICANTI GIACOMO (JUVENTUS NEXT GEN)
DI SOMMA VINCENZO (SORRENTO)
SCHIRRU GIAMMARCO (TARANTO)
ACAMPA DAVIDE (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARINO ANTONIO (ACR MESSINA)
VELASQUEZ SANTIAGO (AUDACE CERIGNOLA)
CAPASSO CIRO (CASERTANA)
STOPPA MATTEO (CATANIA)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN (MONOPOLI)
HRAIECH SABER (TRAPANI)
MALOMO ALESSANDRO (TRAPANI)