Giudice sportivo: D’Amico una giornata

Giudice sportivo: D’Amico una giornata

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 14, 15, 16 E 17 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– esposto striscioni non autorizzati ritenuti da questo Giudice di non particolare offensività;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA’
AMMENDA € 400,00
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta di plastica e un contenitore di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALFANO GERARDO (POTENZA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dissentiva platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
DI BARI VITO (CASARANO)

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LISO LORENZO (CASARANO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante l’invito a sedersi, continuava a sostare in piedi nell’area tecnica, ostacolando la regolare ripresa del gioco da parte degli avversari.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DUTU EDUARD (LATINA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BACHINI MATTEO (POTENZA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
D’AMICO FELICE (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PINTO GIOVANNI (CASARANO)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR) 
MICELI MIRKO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (III INFR)
MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHI SEBASTIANO (AZ PICERNO)
MAIORINO PASQUALE (AZ PICERNO)
CERESOLI ANDREA (BENEVENTO)
GEGA ERTIJON (CASARANO)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO (CATANIA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)
PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)
LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)
DI DIO FLAVIO (CASARANO)
ZANABONI EMANUELE ALESSA (CASARANO)
LUCIANI ALESSIO (CAVESE)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
MAGGIO MATTEO (CROTONE)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
DI VICO ROCCO (SALERNITANA)
FERRARIS ANDREA (SALERNITANA)
PARIGINI VITTORIO (SIRACUSA)
CARILLO LUIGI (SORRENTO)
CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
MATERA ANTONIO (SORRENTO)
FLORIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
NAZZARO MARCO (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)
GAMBALE DIEGO (AUDACE CERIGNOLA)
RUSSO LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
ROLFINI ALEX (CATANIA)
COCETTA NICCOLO (CROTONE)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
BORDO LORENZO (MONOPOLI)
SELLERI GABRIELE (POTENZA)
PLESCIA VINCENZO (SORRENTO)
MARCOLINI DIEGO (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo