Taranto, multa e inibizione per l’ex ds De Santis: “Dichiarazioni lesive contro Foggia e Gentile”
Nel comunicato ufficiale n. 288/AA, la FIGC ha comunicato l’inibizione per un mese dell’ex direttore sportivo del Taranto Vincenzo De Santis, oltreché una multa di 750 euro nei confronti del club ionico per responsabilità oggettiva. Il motivo? Alcune dichiarazioni – riportate tra l’altro da TUTTOcalcioPUGLIA.com, nominata nel comunicato della Federcalcio – ritenute lesive della reputazione del Foggia e del suo capitano Federico Gentile.
Di seguito il comunicato ufficiale:
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DE SANTIS e della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L, avente ad oggetto la seguente condotta:
VINCENZO DE SANTIS, persona che svolge attività all’interno e nell’interesse della società Taranto F.C. 1927 s.r.l. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa tenutasi in data 11.2.2020, ripresa in un video condiviso sulla pagina del social network “facebook“ denominata “Foggiani in Friuli” (link: https://www.facebook.com/foggianiinfriul/videos/271280880518630/) e sul sito web “la goleada.it” (link: https://lagoleada.it/taranto-de-santis-bitontocampionato/24808/), riportata, altresì, sulle testate giornalistiche web “www.tuttocalciopuglia.com” in data 12.2.2020 e “www.tuttoseried.com” in data 13.2.2020, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società Calcio Foggia 1920 e del sig. Gentile Federico, calciatore tesserato per tale ultima compagine;
TARANTO F.C. 1927 S.R.L, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Sig. Vincenzo DE SANTIS; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DE SANTIS, e dal Sig. Massimo GIOVE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Vincenzo DE SANTIS, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società TARANTO F.C. 1927 S.R.L; si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.