Scommesse illegali: nei guai diverse società e calciatori
Il Procuratore Federale, esaminate le risultanze istruttorie dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente di Reggio Calabria ed effettuate le indagini in ambito federale, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Gaetano Cutrufo (all’epoca dei fatti amministratore unico del Siracusa Calcio), Graziano Cutrufo (all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Sport Club Palazzolo), Antonino Cormaci (all’epoca dei fatti calciatore dell’ASD Gallico Catona), Fabio Fiocco (all’epoca dei fatti calciatore dell’AS Casmo), Francesco Franco (all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Real) e Marco Levato (nella stagione 2016/2017 calciatore dell’SSD Avis Pleiade Policoro) per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva relative ad attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio.
Il Procuratore ha deferito per le condotte contestate ai rispettivi dirigenti e calciatori le società Siracusa Calcio, ASD Sport Club Palazzolo, ASD Gallico Catona 2018, AS Casmo, ASD Real e SSD Avis Pleiade Policoro.
Nel dettaglio ecco i deferimenti per le società:
– la società SIRACUSA CALCIO s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Gaetano Cutrufo;-
– la società A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente all’epoca dei fatti, sig. Graziano Cutrufo;
– la società A.S.D. GALLICO CATONA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore)per le condotte contestate al suo calciatore all’epoca dei fatti, sig. Antonino Cormaci;
– la società A.S. CASMO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S in vigore all’epoca dei fatti (art. 6,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo calciatore all’epoca dei fatti, sig. Fabio Fiocco;
– La società A.S.D. REAL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente all’epoca dei fatti, sig. Francesco Franco;
– la società S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore)per le condotte contestate al suo calciatore all’epoca dei fatti, sig. Marco Levato.
Fonte: www.notiziariocalcio.com