-4 al Foggia? Ecco le motivazioni

-4 al Foggia? Ecco le motivazioni

IL FATTO.  Il procedimento è stato aperto su segnalazione del Presidente Federale del 6 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il parere del 3 agosto 2021, reso dalla preposta Commissione consultiva, in relazione alla cessione di quote societarie intervenuta il 22 giugno 2021 con scrittura privata autenticata. Con il richiamato parere, la Commissione ha espressamente rilevato che “la documentazione è stata prodotta dalla società oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 20- bis, comma 4°, delle NOIF” e che “per quanto concerne i requisiti di onorabilità la società non ha prodotto parte della documentazione richiesta e, in particolare, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20- bis, comma 2°, lett. A) e D) delle NOIF; la dichiarazione richiesta dall’art. 20- bis, comma 2°, lett. E) delle NOIF, per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C)” . Esperita l’attività di indagine, la Procura federale ha ritualmente notificato, in data 20 settembre 2021, la comunicazione di conclusione delle indagini (prot. n. 1747 /117pf21-22/GC/blp), a carico dei prefati deferiti.

IL DIBATTIMENTO. Per i ricorrenti, si è costituito l’Avv. Eduardo Chiacchio. Ha eccepito l’infondatezza del deferimento, riportandone l’integrale contenuto. Dopo aver evidenziato le modificazioni e integrazioni che hanno interessato il quadro normativo che regola la fattispecie controversa, ha riportato l’audizione del 4 ottobre 2021, in seno alla quale il sig. Canonico ha dichiarato di aver provveduto all’invio della documentazione attinente al mutamento della compagine societaria dopo la registrazione dell’atto di cessione di quote, specificando nel merito di essere “soggetto conosciuto” dalla Federazione siccome Presidente del Bisceglie in Lega Pro per circa cinque anni sino alla stagione sportiva 2020-2021. Ha, quindi, riportato il contenuto dell’audizione della sig.ra Pintus, la quale ha dichiarato che, ai fini dell’invio della rilevante documentazione, la società ha considerato la decorrenza dei quindici giorni a partire dalla data di registrazione dell’atto di cessione, anziché dalla data di stipula del medesimo. In diritto, ha evidenziato che, avendo soltanto la “trascrizione” effetti erga omnes, il termine dei quindici giorni non può farsi decorrere dal giorno della stipula della scrittura, rilevante solo inter partes.

Quanto allo specifico della posizione della sig.ra Pintus, ha altresì eccepito che, nell’ordinamento sportivo, non sarebbe configurabile alcun obbligo di segnalazione in testa agli organi societari.

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 11 novembre 2021, alla quale è comparso per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per la sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione; per il sig. Canonico Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione; per la società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per i deferiti è comparso l’avv. Eduardo Chiacchio, che ha puntualmente richiamato le difese spiegate nelle memorie difensive, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. È pure comparsa la sig.ra Maria Assunta Elena Pintus.

LA GIUSTIZIA. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”, il successivo quarto comma prevede che “La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”.

Ora, agli atti risulta provata l’avvenuta acquisizione del 51% (soglia notevolmente superiore a quella indicata dall’art. 20- bis NOIF) delle quote sociali della Società controllante la Società Calcio Foggia 1920 Srl; come, parimenti, non trovano smentite l’omesso rispetto del perentorio termine di quindici giorni, decorrente dalla acquisizione delle partecipazioni rilevanti (l’invio, indirizzato alla Lega Pro anziché alla FIGC, risale, infatti, al giorno 8 luglio 2021 – v. l’all. n. 2 alla produzione dei deferiti –, mentre l’atto di cessione rep. n. 476/racc. n. 376 è del 22.6.2021), e la stessa mancata produzione (né allora né ora) del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, per come prescritta dalla lett. D) del richiamato disposto.

Non mutano il quadro le eccezioni di parte.
Quanto alla trasmissione dell’atto di cessione, non rileva la data dell’iscrizione presso il Registro delle imprese, ma quella di conclusione dell’atto; come ha recentemente affermato la giurisprudenza di questo Tribunale, la cessione è valida ed efficace in forza del nudo consenso manifestato dalle parti (Tribunale Federale Nazionale, decisione 3 novembre 2021, n. 50) e il precetto fissa, quale dies a quo per il computo del termine, quello di acquisizione delle partecipazioni (e non di iscrizione del relativo atto presso il Registro delle imprese; iscrizione che, potendo avvenire nei trenta giorni dalla stipulazione, finirebbe per vanificare la ratio acceleratrice che permea la novella nell’ottica della circoscritta tempistica dei Campionati).
Deve, peraltro, rilevarsi, in relazione alle eccezioni dei deferiti, che il precetto violato richiede l’invio alla FIGC della prova dei requisiti di onorabilità (non dell’atto di cessione in sé, del quale ben può bastare l’attestazione notarile di avvenuta stipula).
Quanto, poi, alla mancata produzione del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti (adempimento non certamente gravoso), non può bastare il rilievo fattuale della pregressa conoscenza dei deferiti da parte della FIGC; la puntualità del precetto sanzionatorio osta a interpretazioni alternative a quelle fatte palesi dal “significato proprio delle parole” (art. 12 Preleggi).

LE MOTIVAZIONI. Quanto alla società Calcio Foggia 1920 Srl, la responsabilità deve intendersi propria della suddetta (come correttamente dedotto nell’atto di deferimento, che pur richiama anche l’art. 6 CGS), essendo la società specificamente destinataria della sanzione di cui alla normativa invocata (l’art. 32, comma 5- bis, CGS si rivolge espressamente alla “società interessata dalla acquisizione”).

La misura della sanzione di cui al deferimento (quattro punti di penalizzazione) trova, infatti, giustificazione nella ricorrenza di due violazioni (la prima nella tempistica di trasmissione e la seconda nei suoi contenuti); la base giuridica è inequivocabilmente chiara e non consente interpretazioni in mitius (a dimostrarlo è l’avverbio “almeno” di cui al dettato positivo, che osta a trattamenti sanzionatori di maggior favore). Analoga impostazione vale per l’acquirente delle partecipazioni societarie, la cui responsabilità affonda le proprie radici nei neo- introdotti artt. 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS.

Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova cittadinanza nella generale cornice dell’art. 4 CGS.
Prevedendo il disposto, come si è detto, un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità ( “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”), nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza.

Sono, del resto, i vertici societari a dover verificare – anche attesa la significativa incidenza della prevista sanzione sulla società affiliata oggetto di acquisizione – che la documentazione trasmessa alla FIGC – Co.A.P.S. sia regolare, completa e rispettosa della tempistica richiesta dalla novella; ogni omesso accertamento implica innegabili responsabilità per culpa in vigilando.