Ecco la sentenza!

Ecco la sentenza!

Il Tribunale di Foggia ha pronunciato il seguente decreto:

con riferimento alla domanda di ammissione al concordato preventivo presentata ex art.161,co 6 l.fall., da FOGGIA CALCIO s.r.l., in liquidazione, con sede legale in Foggia, alla via Gioberti,1 c.f. 03861640716
Udito il Giudice relatore;
vista la rinuncia alla domanda di concordato ‘in bianco’, R.G.C.P. 15/19, depositata dalla ricorrente in data 10.07.2020;
visto il deposito di un nuovo ricorso per concordato preventivo in data 13.07.2020, iscritto al n. R.G.C.P. 6/2020;
visto il verbale d’udienza del 14.07.2020, tenutasi innanzi al Giudice relatore per sentire le parti in ordine all’improcedibilità della domanda di concordato n. 15/19 e sui presupposti per la dichiarazione di fallimento, nel corso della quale i creditori ricorrenti hanno reiterato l’istanza per la dichiarazione di fallimento;
rilevato che veniva rigettata istanza di proroga per il deposito del piano e della proposta di concordato in quanto, come preannunciato dalla società ‘Foggia Calcio srl’ nella domanda ‘prenotativa’, gli stessi avrebbero tratto la provvista concordataria dall’incasso di crediti risarcitori, asseritamente vantati dalla ricorrente nei confronti degli Organi di Giustizia sportiva e di altri soggetti e società sportive, stante l’ illegittimità del provvedimento federale di retrocessione del Foggia Calcio dalla serie B del Campionato di calcio Professionisti; che in alternativa il piano avrebbe fatto leva sulla cessione dei predetti crediti a società di recupero crediti;

che il Tribunale infatti rilevava l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 161,co.2 lett.e), secondo cui il piano di concordato deve contenere la “descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”, atteso che non erano paventati dalla ricorrente, né sarebbe stato possibile farlo, le modalità concrete e soprattutto i tempi di adempimento della proposta, alla luce dell’aleatorietà dei giudizi e dei tempi di definizione degli stessi; né sussistevano concrete ipotesi di cessione di tali crediti;
considerato che nei termini originariamente assegnati la ricorrente non ha depositato alcun piano e proposta di concordato;
che dopo la scadenza del termine per il deposito del piano e della proposta la società Foggia Calcio srl ha depositato prima atto di rinuncia della domanda n.15/19 in data 10.07.2020, successivamente nuovo ricorso per concordato ‘pieno’, iscritto a ruolo il 13.07.2020 con n. 6/2020;
ritenuto che la rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento (cfr. Cass.12010/18; Cass. 27200/19);
che allorché già penda una procedura di concordato preventivo non è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria – che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l’audizione del debitore – perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito: sicché, a seguito della rinuncia alla prima domanda di concordato e della presentazione di una nuova proposta, il tribunale non è tenuto, a norma dell’art. 162 legge fall., a sentire il debitore prima di dichiarare l’inammissibilità di quest’ultima (cfr. Cass. 495/15; Cass. 2594/06);
che il nuovo ricorso, contenente il piano e la proposta di un concordato liquidatorio, appare utilizzato con ‘abuso’ dello strumento processuale in questione ed al solo fine di ritardare una possibile sentenza di fallimento: infatti, i debiti che nel bilancio al 30.06.2019, (regolarmente approvato e allegato al piano) ammontavano ad oltre 10.000.000 di euro, sono sostanzialmente dimezzati nella situazione patrimoniale aggiornata a giugno 2020, sebbene debba ritenersi che l’ultimo esercizio (2019-2020) sia stato presumibilmente caratterizzato da un netto ridimensionamento dei ricavi, attesa la retrocessione dalla serie B (professionisti) alla serie D (dilettanti); inoltre la situazione riguardante l’esercizio 2019-2020 è priva di conto economico e rendiconto finanziario, per cui non è possibile ricostruire l’andamento della gestione; il valore delle poste attive oggetto di liquidazione, confluenti nel piano di concordato, viene pressochè raddoppiato nell’ipotesi concordataria, rispetto a quella fallimentare, senza una reale giustificazione; molti creditori, pure riconosciuti come tali nella situazione patrimoniale, vengono arbitrariamente estromessi dalla proposta perché, a dire della debitrice, rinuncerebbero al pagamento (fornitori), o perché il relativo credito sarebbe prescritto (calciatori);
che ne consegue l’inammissibilità della domanda di concordato;
che sono pendenti ricorsi per dichiarazione di fallimento, per le quali i ricorrenti hanno reiterato l’istanza all’udienza del 14.07.2020;
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi per concordato preventivo n. 15/19 e n. 6/2020;
provvede con separata sentenza sulle istanze di fallimento;

Manda al Cancelliere per la pubblicazione del presente provvedimento a norma degli artt. 166,17 l.fall.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.09.2020

Il Giudice est..
Dott. Francesco Murgo

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Lazzara

Antonio Iammarino