DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 3, 4 E 5 OTTOBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, POTENZA, SALERNITANA, TEAM ALTAMURA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 800,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, esploso nel proprio Settore due petardi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per contestarne l’operato e, a gioco fermo, lanciava il pallone in campo in segno di protesta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA CUDINI MIRKO (GIUGLIANO)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione scalciava con violenza un cono che delimitava l’area tecnica. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (III INFR)
MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)
AMMONIZIONE (II INFR)
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE PROIA FEDERICO (CASERTANA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con la pianta della scarpa all’altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con la pianta del piede (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE PAGLINO STEFANO (SORRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
LEONETTI VITO (CAMPOBASSO)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
CANDIANO MAIKO (SIRACUSA)
DI NOIA GIOVANNI (TRAPANI)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
RICCI GIACOMO (BENEVENTO)
GYAMFI BRIGHT (CASARANO)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
KALLON YAYAH (CASERTANA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
FORNITO GIUSEPPE (CAVESE)
KOUAN OULAI CHRISTIAN (COSENZA)
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)
PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
D’AGOSTINO GIUSEPPE (GIUGLIANO)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
NEPI ALESSIO (GIUGLIANO)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)
MOGENTALE TOBIA (TEAM ALTAMURA)
GALEOTTI CESARE (TRAPANI)
STRAMACCIONI DIEGO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
MANZONI ALBERTO (ATALANTA U23)
ROCCHI GABRIELE (CASERTANA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO (CATANIA)
MACCHI MATTIA (CAVESE)
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
WINKELMANN TILL (FOGGIA)
VAGLICA GIOVANNI (GIUGLIANO)
PARIGI GIACOMO (LATINA)
IMPUTATO ANTONIO (MONOPOLI)
RONCO DIEGO (MONOPOLI)
ALASTRA FABRIZIO (POTENZA)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
MATERA ANTONIO (SORRENTO)
POTENZA ANTONIO (SORRENTO)
CIUFERRI FLAVIO (TRAPANI)