Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24, 25, 26 e 27 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, LATINA, POTENZA, SORRENTO e  TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° e al 31° minuto de primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 5° e al 16° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
ACR MESSINA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00 
CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)
FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO)

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BANCHIERI SIMONE (ACR MESSINA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti sul fianco, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ENRICI PATRICK (AVELLINO)
VANO MICHELE (CASERTANA)
GUERINI ALESSIO (CROTONE)
DEMIROVIC ELIAN (GIUGLIANO)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
VILLA LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
CANGIANIELLO SIMONE (SORRENTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)
BUCHEL MARCEL (ACR MESSINA)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (TRAPANI)
CASTELLANO FABIO (TURRIS)

AMMONIZIONE (III INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
ACAMPORA GENNARO (BENEVENTO)
COLLODEL RICCARDO (CASERTANA)
PERETTI MANUEL (CAVESE)
FATICANTI GIACOMO (JUVENTUS NEXT GEN)
GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)
MUSSO ANTONINO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
GAROFALO VINCENZO (ACR MESSINA)
MARINO ANTONIO (ACR MESSINA)
LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)
PERLINGIERI MARIO (BENEVENTO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)

AMMONIZIONE (I INFR)
DUMBRAVANU DANIEL (ACR MESSINA)
ROMANO RAFFAELE (AUDACE CERIGNOLA)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
RANA LUIGI (TARANTO)

Categoria: Giudice sportivo