Giudice sportivo: ammenda al Foggia

Giudice sportivo: ammenda al Foggia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17, 18, 19 e 20 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della quarta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA,  POTENZA e TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

GARA TRAPANI – TARANTO DEL 18 GENNAIO 2025
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi del Taranto ad integrazione di quelli adottati in data odierna, invita la procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Taranto presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato “Curva Settore Ospiti”.

SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 6°, al 7° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 51° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 57° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica sul terreno di gioco, senza conseguenze.
B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’98%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° minuto e al 25° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. dieci seggiolini posti nel Settore Distinti Ospiti a loro riservato;
2. parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato:
1. al 70° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte;
2. al 7° al 45° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per tre volte.
B) per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
AVELLINO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, usciva dall’area tecnica e si avvicinava a quest’ultimo per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE (SORRENTO)
A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e gesticolando pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per essersi, alla notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all’Arbitro con fare aggressivo e minaccioso (senza riuscire nel suo intento soltanto grazie all’intervento di un altro dirigente della sua società di appartenenza), proferendo nei suoi confronti frasi gravemente ingiuriose e blasfeme;
C) per essersi allontanato dal recinto di gioco solo grazie all’intervento di due dirigenti della società.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
PARMEGIANI ROBERTO (SORRENTO)
per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, gesticolando, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONTRADA MARIO (GIUGLIANO)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto dissentiva nei suoi confronti per contestarne l’operato e sferrava un colpo a mano aperta contro la propria panchina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva violentemente in pieno volto con il braccio destro disteso e con la mano aperta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
PIANA LUCA (CAVESE)
CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)
ODJER MOSES (PIANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
VONA EDOARDO (LATINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NDIR MAME ASS (ACR MESSINA)
BOCIC MILOS (LATINA)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (POTENZA)
CARILLO LUIGI (SORRENTO)
BUMBU JONATHAN (TEAM ALTAMURA)
ORTISI PASQUALINO (TEAM ALTAMURA)
RIZZO FRANCESCO (TEAM ALTAMURA)
MORRONE BIAGIO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
ERRADI BILAL (POTENZA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
FALASCA MATTEO (CASERTANA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)
MATERA ANTONIO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
GATTI RICCARDO (CASERTANA)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
VITALE GAETANO (CAVESE)
ARMINI NICOLO (CROTONE)
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
PELUSO LUCIANO (GIUGLIANO)
HRAIECH SABER (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)
ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHI SEBASTIANO (CASERTANA)
DE ROSE FRANCESCO (CATANIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (MONOPOLI)
VIOLA ANTONINO (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (AVELLINO)
PAREIKO DANIIL (CASERTANA)
SANNIPOLI DANIEL (CAVESE)
TURICCHIA RICCARDO (JUVENTUS NEXT GEN)
BURGIO RICCARDO FRANCE (POTENZA)
IMPARATO CARMINE (TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo