Giudice sportivo: ammenda alla società, una giornata a Garattoni

Giudice sportivo: ammenda alla società, una giornata a Garattoni

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 5 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D’URSI EUGENIO (PESCARA) A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione; B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 29°minuto circa del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema dopo essere stato espulso e mentre si avvicinava al tunnel di ingresso agli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLA MATTIA (MONOPOLI) per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOBILE spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
NOBILE TOMMASO EMMANUELE (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOVELLA spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
D’AMICO FELICE (GUBBIO) per avere, subito dopo il fischio finale, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto gli si avvicinava rivolgendogli una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. 304/785

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500 GAROFANI GIOVANNI (JUVENTUS U23) per avere fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare i suoi compagni di squadra pur non essendo inserito in distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

Categoria: Giudice sportivo