Giudice sportivo: ammenda alla società, una giornata a Tounkara
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 24, 25, 26 e 27 NOVEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, MONOPOLI, TARANTO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose (ad eccezione del petardo fatto esplodere dai sostenitori del CESENA per cui è stato chiesto un supplemento istruttorio);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA‘
AMMENDA € 5.000,00
BRINDISI
per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore denominato “Tribuna Ospiti”, posto in essere i seguenti comportamenti:
1. prima dell’inizio della gara lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
2. al 2° minuto del primo tempo lancio di un bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico e operazioni di spegnimento del bengala che costringevano ad una breve interruzione (40 secondi circa) del giuoco;
3. al 39° minuto del secondo tempo lancio di un bengala sulla superficie di copertura in plexiglass della panchina del Brindisi a seguito della combustione del bengala, venivano arrecati danni alla copertura della panchina;
4. al 39° minuto del secondo tempo un bengala sul terreno di giuoco, il quale arrecava danni al manto erboso sintetico;
5. al 42° minuto del secondo tempo lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
6. al 43° minuto del secondo tempo e dopo il termine della gara lancio di due aste da bandiera in plastica e due bottigliette di acqua da 0,5 lt sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose;
7. dopo il termine della gara lancio di tre bengala sul terreno di giuoco, i quali arrecavano danni al manto erboso sintetico;
8. dopo il termine della gara lancio di un rotolo grande di nastro adesivo sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose;
9. danneggiamento di sei seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da gravità, in quanto hanno provocato una breve sospensione della gara ed hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni al terreno di giuoco e alla copertura di una panchina (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 31° minuto del primo tempo (dal Settore Curva Sud) una bottiglietta semipiena nel terreno di gioco;
2. al 65° minuto della gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco;
3. al 93° minuto della gara un accendino sul terreno di gioco;
4. a fine gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
CROTONE
A) per avere la quasi totalità (85%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 19° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco e due bottigliette di plastica semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto circa del secondo tempo, a gioco in svolgimento, all’interno del recinto di gioco, nell’area di rigore, in una zona dove non erano presenti calciatori nel momento del lancio, una bottiglietta d’acqua di plastica semivuota, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 92/266 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco in precedenza segnalato dall’Arbitro ma non riparato dalla Società.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
PICERNO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%) presenti nel Settore Distinti Locali, intonato, al 60° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria ripetuto per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta di caffè e una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per aver provocato la rottura del pannello laterale della panchina con un pugno (panchina aggiuntiva, r. proc. fed. r. c.c.).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALFIERI COSIMO (TARANTO)
per aver proferito una frase offensiva nei confronti dei componenti della panchina avversaria (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MIGLIACCIO VINCENZO (PICERNO)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ALFONSO IVAN FRANCESCO (CATANIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RICCARDI PASQUALE (MONOPOLI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l’essere il fatto stato commesso a gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASOLI GIACOMO (CASERTANA)
durante un’azione di gioco, disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con una gomitata all’altezza dello stomaco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contatto con quest’ultimo, reagiva mettendogli un braccio sulla parte alta del petto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
LEO DANIEL COSIMO O (CROTONE)
TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
SARAO MANUEL (CATANIA)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
VITALE GAETANO (SORRENTO)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
VITALI PABLO (PICERNO)
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
CALVANO SIMONE (TARANTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
SOSA FRANCO TOMAS (AUDACE CERIGNOLA)
ARMELLINO MARCO (AVELLINO)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO (AVELLINO)
PALEARI ALBERTO ANDREA (BENEVENTO)
MALACCARI NICOLA (BRINDISI)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
DE SANTIS EROS (LATINA)
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
NOVELLA MATTIA (PICERNO)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)
AMMONIZIONE (II INFR)
FERRARA MICHELE (ACR MESSINA)
MAISTO FRANCESCO (AVELLINO)
BENEDETTI AMEDEO (BENEVENTO)
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS (BENEVENTO)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS (BENEVENTO)
BELLUCCI NICCOLO’ (BRINDISI)
LORENZINI FILIPPO (CATANIA)
TONIN RICCARDO (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
DEL SOLE FERDINANDO (LATINA)
GAGLIANO LUCA (POTENZA)
TODISCO GIANMARCO (SORRENTO)
FRANCO DANIELE (TURRIS)
BIONDI KEVIN (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIUNTA FRANCESCO (ACR MESSINA)
ALLEGRINI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA)
KUBICA KRZYSZTOF LESZE (BENEVENTO)
BUNINO CRISTIAN (BRINDISI)
TAURINO LEONARDO (CASERTANA)
PAPINI FEDERICO (CROTONE)
PERALTA DIEGO (FOGGIA)
BENTIVEGNA ACCURSIO (JUVE STABIA)
VAPORE ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)