Giudice sportivo: Di Noia una giornata

Giudice sportivo: Di Noia una giornata

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12, 13, 14 e 15 GENNAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, POTENZA, SORRENTO, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile lato Sud, intonato, al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e nel Settore Tribuna Montevergine, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco e precisamente sulla copertura del tunnel degli spogliatoi, senza conseguenze;
2. al 95° minuto della gara, un pezzo di cemento di cm 3×4 nel recinto di gioco tra la panchina aggiuntiva della squadra ospite e il Collaboratore della Procura Federale posizionato sulla sinistra della stessa senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la intrinseca pericolosità della condotta sub 2) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal 40° al 45° minuto del secondo tempo, tre bottigliette d’acqua semipiene di cui due sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (70%), posizionati nel Settore Curva Nord sotto Settore “CNB- CNC- CND”, intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARBONE RICCARDO (JUVE STABIA)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria in quanto, dopo essere stato provocato da un tesserato avversario, rispondeva proferendo nei loro confronti frasi irriguardose e offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LA PORTA ANTONIO (AVELLINO)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria in quanto, usciva dalla propria area tecnica e pronunciava nei loro confronti frasi irriguardose e offensive così provocando la reazione di uno dei tesserati avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ASCENZI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPUANO EZIO (TARANTO)
per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci).
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)
COLETTI TOMMASO ROBERTO (FOGGIA)
LONGO EMILIO (PICERNO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO (AVELLINO)
CIANO CAMILLO (BENEVENTO)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
ZANELLATO NICCOLO’ (CATANIA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)
KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
ROCCHI GABRIELE (LATINA)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
SBRAGA ANDREA (POTENZA)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
CITTADINO ANDREA (LATINA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (III INFR)
MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
BELLUCCI NICCOLO’ (BRINDISI)
VALENTI BRUNO (BRINDISI)
CURCIO ALESSIO (CASERTANA)
BACHINI MATTEO (JUVE STABIA)
BELLICH MARCO (JUVE STABIA)
CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
GUIDA ANGELO (TURRIS)
DE MARINO DAVIDE (VIRTUS FRANCAVILLA)
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
D’ANGELO SONNY (AVELLINO)
RIGIONE MICHELE (AVELLINO)
KONTEK IVAN (CATANIA)
MADDALONI ROSARIO DAMIANO (POTENZA)
MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
LIOTTI DANIELE (AVELLINO)
MERLETTI TOMMASO (BRINDISI)
LA VARDERA SALVATORE DARIO (MONOPOLI)
INGROSSO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

Categoria: Giudice sportivo