Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società, una giornata a Garattoni

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società, una giornata a Garattoni

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18,19 E 20 FEBBRAIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, FOGGIA e TURRIS, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2000 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti nell’avere attinto con numerosi sputi il Collaboratore della Procura Federale, al 1° minuto del secondo tempo, sputi che venivano reiterati al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore loro riservato:
1. all’interno del recinto di gioco, verso la panchina della Squadra avversaria, al 24° minuto del secondo tempo, una bottiglia d’acqua di plastica semipiena, senza colpire nessuno;
2. al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica mezzo pieno di liquido, senza colpire alcuno;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno della Tribuna Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 4° minuto del primo tempo, tre rotoli di carta per scontrini nel recinto di gioco;
B) per avere suoi sostenitori, posizionati nella Curva Nord, intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto e\o danneggiato otto seggiolini all’interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2023
GRECO VINCENZO (PICERNO)
per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi riservati alla propria Squadra, al termine della gara, mentre era inibito come da decisione C.U. 167/DIV del 07.02.2023; invitato ad allontanarsi da parte dei Collaboratori della Procura Federale e dei Commissari di Campo, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse porte poco dopo la perpetrazione della condotta dal Signor Greco ai Componenti la Procura federale ed al Commissario di campo (r. proc.fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)
DI LORENZO ANTIMO (GIUGLIANO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
ONORATI MARCO (ACR MESSINA)
per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro alzandosi dalla panchina e gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)
CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
RASTELLI MASSIMO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (I INFR)
BEDETTI DANIELE (LATINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo volontariamente con una gomitata sul viso (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta (r. a.a. n.1).

BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con un calcio all’altezza del ginocchio (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate, da una parte, la pericolosità della condotta e la zona del corpo dell’avversario attinta e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
LAARIBI MOHAMED (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LANGELLA CHRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
FERRANI MANUEL (PICERNO)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
PAVLEV DANIEL (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
MORETTI LORENZO (AVELLINO)
PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)
ESPOSITO ANDREA (LATINA)
COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)
GYAMFI BRIGHT (POTENZA)
ROSSETTI SIMONE (TARANTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
TITO FABIO (AVELLINO)
IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
MICELI MIRKO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
MORA LUCA (PESCARA)
GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)
FRANCO DANIELE (TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)
GRANATA ANTONIO (GELBISON)
ULIANO FRANCESCO (GELBISON)

AMMONIZIONE (III INFR)
GUERRA WALTER (PICERNO)
D’URSI EUGENIO (CROTONE)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
MICOVSCHI CLAUDIU (FIDELIS ANDRIA)
CISCO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
DE SENA CARMINE (GELBISON)
BISOGNO LUCA (VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)
CALAPAI LUCA (CROTONE)
DE MARINO DAVIDE (VIRTUS FRANCAVILLA)
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
ROSSI MATTEO (PICERNO)
SITUM MARIO (CATANZARO)
VERNA LUCA (CATANZARO)
FINIZIO MARIO (FIDELIS ANDRIA)
KRAGL OLIVER (ACR MESSINA)
SBRAGA ANDREA (POTENZA)

GARA TURRIS – FOGGIA DEL 18 DICEMBRE 2022

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini,
viste le relazioni redatte dai Componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo nonché il referto del Direttore di Gara e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
vista la relazione trasmessa in data 2 Febbraio 2023 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
Va premesso che in occasione della gara in oggetto i sostenitori di entrambe Società hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso, limitatamente al settore nel quale sono stati utilizzati, non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

Quanto agli altri comportamenti non coperti dalle esimenti, osserva quanto segue.
Dagli accertamenti effettuati risulta, fra l’altro, che nel corso della gara l’Arbitro ha sospeso la partita per circa tre minuti a seguito del lancio sul terreno di gioco di gioco di due petardi (al 14° minuto ed al 15° minuto) provenienti dal settore occupato dai tifosi locali, entrambi di notevole potenza. Dopo la sospensione, anche i tifosi del Foggia hanno acceso, lanciato e fatto esplodere materiale pirotecnico come di seguito indicato e tale comportamento ha contribuito a determinare la durata della sospensione della gara. Invero, su tale profilo, oggetto dell’approfondimento richiesto, l’Arbitro ha dichiarato che «L’interruzione del gioco per circa tre minuti è stata causata dal comportamento di entrambe le tifoserie e dall’attesa dell’autorizzazione a riprendere la gara da parte del responsabile dell’Ordine Pubblico. Preciso che l’effettivo lancio di materiale sul terreno di gioco, da parte di entrambe le tifoserie, è durato circa un minuto. Come già detto in precedenza tuttavia, l’interruzione è avvenuta immediatamente dopo il lancio dei primi petardi da parte dei tifosi Turris.».
Inoltre, da tutti gli atti ufficiali sopra richiamati emergono le ulteriori condotte di seguito specificate, in ordine alle quali questo Giudicante provvede come segue.

TURRIS
AMMENDA € 4000

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere fra il 14° ed il 15° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco a poca distanza dall’Assistente dell’Arbitro n. 1, due petardi di notevole intensità, così provocando la sospensione della gara per la durata di circa tre minuti, disposta dall’Arbitro, sentito il Responsabile dell’ordine pubblico.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione temporanea della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA
AMMENDA € 4000

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato fatto esplodere quattro petardi (al 15° ed al 22° del primo tempo ed al 37° ed al 47 circa del secondo tempo) sul terreno di gioco ed un petardo nel recinto di gioco (al 45° circa del secondo tempo), tutti di notevole potenza;
2. nell’avere lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 15° minuto del primo tempo;
3. nell’avere concorso con i lanci del petardo e del fumogeno, avvenuti al 15° minuto circa del primo tempo, a determinare la durata della sospensione della gara per circa tre minuti, già disposta dall’Arbitro, sentito il Responsabile dell’ordine pubblico, dopo lo scoppio di petardi lanciati dal Settore occupato dai tifosi della TURRIS;
B) per avere i suoi sostenitori, al 21° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere provocato danneggiamenti al manto sintetico del terreno di gioco e del campo per destinazione con i lanci del materiale pirotecnico sopra indicato, come da documentazione fotografica in atti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose [ulteriori rispetto ai danneggiamenti di cui alla lett. C)]. Considerate, da una parte, le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e, dall’altra, i precedenti a carico della medesima Società per le condotte poste in essere dai suoi sostenitori (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento se richiesto).

Categoria: Giudice sportivo