Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società, una giornata a Rocca
Di seguito riportate, le decisioni del Giudice Sportivo relative alla recente giornata del girone C di Serie C.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 TARANTO:
a) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- nell’aver lanciato dalla curva occupata dagli stessi all’interno del recinto di gioco, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta dietro la porta difesa dal portiere della squadra ospite e, al termine della partita, cinque bottigliette mentre i giocatori della squadra ospite raggiungevano il tunnel verso gli spogliatoi, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno; 2 – nell’avere fatto esplodere, al 43°minuto del primo tempo, un petardo all’interno della curva occupata dagli stessi;
b) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 1 – al 15°minuto del primo tempo, nei confronti dei tifosi della squadra ospite e di altra Società militante in altro campionato; 2 – al 39°minuto del secondo tempo, nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 13° ed al 19° minuto circa, due bottigliette di acqua, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed.).
€ 100 POTENZA per avere suoi tesserati non identificati, nel corso della gara, danneggiato due poltrone della panchina assegnata alla Società Potenza. Come da accertamento effettuato al termine della gara mentre le poltrone stesse risultavano integre prima della partita; come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto)
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
GENNARO DI MAIO (FIDELIS ANDRIA) per avere ripetutamente, al 35°ed al 45°minuto circa del primo tempo ed al 5° ed al 31°minuto del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIANCHI EDOARDO (PAGANESE) per aver tenuto, al 18°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA) per aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema, in un unico contesto mentre al termine del primo tempo stava rientrando negli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
D’ERRICO ANDREA (BARI) PUCINO RAFFAELE (BARI) ROCCA MICHELE (FOGGIA) PINTO GIOVANNI (CATANIA) CARLINI MASSIMILIANO (CATANZARO) CIANCI PIETRO (CATANZARO) GIORGINI ANDREA (LATINA)