Giudice sportivo: Foggia Calcio, ammenda alla società, una giornata a Coletti

Giudice sportivo: Foggia Calcio, ammenda alla società, una giornata a Coletti

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 novembre 2017, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:

SERIE B ConTe.it
Gare del 24-25-26-27 novembre 2017 – Sedicesima giornata andata.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. EMPOLI – Soc. FROSINONE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 14.36 del 25 novembre 2017) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 3° del primo tempo dal calciatore Giovanni Di Lorenzo (Soc. Empoli) nei confronti del calciatore Federico Dionisi (Soc.
Frosinone);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore empolese proteggeva a braccia larghe l’uscita del pallone dalla linea laterale dall’arrivo del calciatore frusinate. A seguito del contrasto il calciatore cesenate cadeva a terra.
Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 12.56 del 27 novembre 2017) “In relazione alla comunicazione del Giudice sportivo riferito all’episodio tra il giocatore Di Lorenzo della soc. Empoli e Dionisi della soc. Frosinone comunico di aver valutato il fatto.”.
Pertanto il comportamento di Di Lorenzo è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente ogni condizione di ammissibilità.

SOCIETA
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Bari Brescia, Cesena, Salernitana e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; per avere infine, al 45° del secondo tempo, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, uno dei quali scoppiava a poca distanza da uno steward; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel tunnel che adduce agli spogliatoi di un proprio collaboratore che aggrediva un calciatore della squadra avversaria causando momenti di grossa tensione.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino che colpiva ad una gamba un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi ed alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VIRTUS ENTELLA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso tre petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
COLETTI Tommaso Roberto (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VOLTA Massimo (Perugia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LEGATI Elia (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Spezia)

SESTA SANZIONE
ARIAUDO Lorenzo (Frosinone)
GERBO Alberto (Foggia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ARINI Mariano (Cremonese)
BENTIVOGLIO Simone (Venezia)
CARRETTA Mirko (Ternana Unicusano)
IORI Manuel (Cittadella)
LOIACONO Giuseppe (Foggia)
MANTOVANI Andrea (Novara)
MOGOS Vasile (Ascoli)
RICCI Matteo (Salernitana)
SCHENETTI Andrea (Cittadella)

TERZA SANZIONE
ALMICI Alberto (Cremonese)
BERGAMELLI Dario (Pro Vercelli)
BIANCHI Tommaso (Ascoli)
CRIMI Marco (Virtus Entella)
ERAMO Mirko (Virtus Entella)
MANIERO Riccardo (Novara)
MIGLIORINI Marco (Avellino)
MORRA Claudio (Pro Vercelli)
MUNARI Gianni (Parma)
PASA Simone (Cittadella)
SIGNORINI Andrea (Ternana Unicusano)

SECONDA SANZIONE
BRIVIO Davide (Virtus Entella)
CAPUTO Francesco (Empoli)
CASARINI Federico (Novara)
FEDELE Matteo (Foggia)
PACHONIK Tobias Raphael (Carpi)
PAGHERA Fabrizio (Avellino)
PAOLUCCI Andrea (Ternana Unicusano)
PELLIZZER Michele (Virtus Entella)
PUCINO Raffaele (Salernitana)
ROSSI Alessandro (Salernitana)
VITIELLO Roberto (Ternana Unicusano)
ZAMPANO Giuseppe Marco (Venezia)

PRIMA SANZIONE
CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli)
DI LORENZO Giovanni (Empoli)
DI SANTANTONIO Enzo (Brescia)
GARCIA TENA Pol (Cremonese)
SANTINI Claudio (Ascoli)
TONUCCI Denis (Bari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Bari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
CARPANI Gianluca (Ascoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE
MARSURA Davide (Venezia)
MONTALTO Adriano (Ternana Unicusano)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
ARRIGHINI Andrea (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE
FORTE Francesco (Spezia)

AMMENDA DI € 1.000,00
COLOMBATTO Santiago (Perugia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ecceduto colposamente nella difesa di un proprio compagno di squadra oggetto di una aggressione.
CERRI Alberto (Perugia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ecceduto colposamente nella difesa di un proprio compagno di squadra oggetto di una aggressione.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
POCHESCI Sandro (Ternana Unicusano): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SCIUTO Salvatore (Novara): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE
BARTOLI Alberto (Parma): per avere, al 21° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

 

Categoria: Giudice sportivo