Giudice sportivo: Foggia in diffida Odjer e Tascone
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CASERTANA, FOGGIA e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024
Il Giudice Sportivo,
lette le relazioni redatte dal Commissario di Campo e dal componente della Procura Federale nonché il chiarimento trasmesso dal Direttore di Gara concernenti la gara Audace Cerignola – Potenza del 24 Marzo 2024, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, invita la Procura Federale a svolgere tutti i più opportuni accertamenti, da espletare nel più breve tempo possibile, per la puntuale ricostruzione di quanto accaduto fra i tesserati delle due squadre al termine del primo tempo.
AMMENDA € 3.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 PER LE CONDOTTE SUB A) E B) E EURO 1.000,00 PER LA CONDOTTA SUB C)
ACR MESSINA
A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato per due minuti consecutivi, al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’11° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da ½ litro semipiena e, al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, un accendino sul recinto di gioco, senza conseguenze;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione complessiva in cumulo, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 3.000,00
TARANTO
A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro;
2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.
C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A), la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere sub B) e le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco e dodici fumogeni sul terreno di gioco così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro circa una decina di volte per consentire la relativa rimozione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa le molteplici sospensioni della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni e tre petardi di elevata intensità, all’indirizzo dei calciatori della propria Squadra che si erano recati sotto la Curva per il consueto saluto finale.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che i lanci sono avvenuti all’indirizzo dei calciatori della propria Squadra, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto trenta seggiolini posti all’interno dello stesso Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
GRECO VINCENZO (PICERNO)
A) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo pronunciando una frase irriguardosa al suo indirizzo, per contestarne l’operato, venendo espulso;
B) per avere, al termine della gara, nello spazio antistante la sala stampa, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase offensiva.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO (LATINA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco e lo minacciava con gesti e parole.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
ALIANO ANTHONY HERNEST (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PERINETTI CASONI GIORGIO (AVELLINO)
A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose;
C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del parcheggio.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BALDE BALDE IBOURAHIMA (GIUGLIANO)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, mentre l’avversario recuperava il pallone nella porta dopo la segnatura di una rete, appoggiava la testa sulla di lui fronte e lo colpiva con una testata di media intensità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e le modalità concrete del colpo inferto e, dall’altra, l’essere il fatto stato commesso a gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
EUSEPI UMBERTO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SGARBI LORENZO (AVELLINO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco fermo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
MADDALONI ROSARIODAMIANO (POTENZA)
COCETTA NICCOLO (TURRIS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROCCA MICHELE (AVELLINO)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
CADILI ANDREA (PICERNO)
NOVELLA MATTIA (PICERNO)
LAARIBI MOHAMED (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
GALLO ANDREA (PICERNO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RIGIONE MICHELE (AVELLINO)
ODJER MOSES (FOGGIA)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
FORNASIER MICHELE (MONOPOLI)
PITARRESI FRANCESCO (PICERNO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
MARINO ANDREA (FOGGIA)
PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
RAGUSA ANTONINO (ACR MESSINA)
CIANCI PIETRO (CATANIA)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
ALBERTINI ALESSANDRO (PICERNO)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
IMPROTA RICCARDO (BENEVENTO)
ANASTASIO ARMANDO (CASERTANA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
LA MONICA GIUSEPPE (SORRENTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
NARDI FILIPPO (BENEVENTO)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
BATTISTINI MATTEO (CROTONE)
PIEROBON CHRISTIAN (JUVE STABIA)
GUADAGNO JOHAN ELIA (LATINA)
MAZZOCCO DAVIDE (LATINA)
GELMI LUDOVICO (MONOPOLI)
TOMMASINI CHRISTIAN (MONOPOLI)
GAVIOLI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
LUCATELLI IGOR (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GIUNTA FRANCESCO (ACR MESSINA)
GALAZZINI DAVIDE (BRINDISI)
ADORANTE ANDREA (JUVE STABIA)
CAPASSO CIRO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
BITTANTE LUCA (MONTEROSI TUSCIA)