Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di ritorno di Serie C girone C:

€ 3000 CROTONE per avere i suoi sostenitori posizionati in Curva Sud intonato dal 10° al 12° minuto del primo tempo, per ripetute volte cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1800 JUVE STABIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 44°, 45° e 46° minuto del primo tempo, tre petardi di bassa potenza;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un sostenitore posizionato in Tribuna, integranti anche ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 32° minuto del secondo tempo, attinto con uno sputo il Collaboratore della Squadra avversaria mentre accompagnava un calciatore sostituito;
C) per avere omesso di dare l’annuncio previsto dall’art. 25, comma 5, CGS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
D) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi degli Arbitri al termine della gara (referto arbitrale).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 CATANZARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, nel proprio Settore, due petardi di notevole potenza al 5° minuto del primo tempo e due petardi di notevole potenza all’8° minuto del primo tempo;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi (r. proc. fed, r.c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 800 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
A) nell’avere lanciato, al 50° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno;
B) nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dal lancio del fumogeno non sono derivate conseguenze pregiudizievoli, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO (PORDENONE) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi offensive nei loro confronti per contestare l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e l’esecrabilità delle offese proferite (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA
MAGONI OSCAR (VITERBESE) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 GENNAIO 2023
FRANZESE ROBERTO (PICERNO) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante una discussione fra più avversari, usciva intenzionalmente dall’area tecnica e arrivava fino all’area tecnica avversaria per provocare l’Allenatore avversario che si era reso protagonista di un comportamento da espulsione. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
BRUZZICHESSI MARCO (ARZIGNANO V.) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un alterco tra due calciatori avversari, usciva dall’area tecnica al fine di separare gli stessi ma allargava le braccia e colpiva con una manata di lieve entità un calciatore avversario, senza conseguenze. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CORAGGIO EMILIO (TURRIS) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per circa dieci metri per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e una condotta minacciosa e offensiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto: 1. si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso chiedendogli spiegazioni su due decisioni arbitrali; 2. in tale circostanza interveniva un calciatore della Squadra avversaria e il DI DONATO proferiva nei suoi confronti una frase minacciosa e un’espressione blasfema; 3. successivamente, mentre lasciava il terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi, proferiva più volte espressioni blasfeme e, entrando nello spogliatoio, colpiva con un calcio e pugni la porta d’ingresso. 142/414 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento del tesserato successivo ai fatti e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione della sostituzione di un calciatore della società Monterosi Tuscia, si alzava dalla panchina aggiuntiva per andare incontro al predetto calciatore, venendo bloccato da un Componente della Procura Federale che lo invitava alla calma e, nell’occasione, proferiva una frase offensiva nei confronti dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., panchina aggiuntiva)

Categoria: Giudice sportivo