Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, MONOPOLI, POTENZA, SIRACUSA, TRAPANI,  hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 600,00

SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

MUSSI ANDREA (TRAPANI)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento aggressivo nei confronti di un tesserato avversario in quanto:
1. avvicinatosi a quest’ultimo in modo violento urlava nei suoi confronti;
2. nel tunnel che conduce agli spogliatoi reiterava il proprio comportamento pronunciando nei suoi confronti parole minacciose e cercando il contatto fisico con quest’ultimo non riuscendoci solo grazie all’intervento dei propri dirigenti. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PROSPERI FABIO (CAVESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CORDONE MARIO (GIUGLIANO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COCOROCCHIO MARTIN (AUDACE CERIGNOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VANO MICHELE (CASERTANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
LORETO CIRO (CAVESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
PIANA LUCA (CAVESE)
CIMINO BALDOVINO (COSENZA)
DAMETTO PAOLO (COSENZA)
D’AMICO FELICE (FOGGIA)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
LONGO SALVATORE (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCIC MILOS (AZ PICERNO)
PISTOLESI FRANCESCO (AZ PICERNO)
BORGHINI DIEGO (BENEVENTO)
LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)
VISCARDI ANGELO (BENEVENTO)
DI DIO FLAVIO (CASARANO)
KALLON YAYAH (CASERTANA)
CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (CATANIA)
MARTIC MANUEL (CATANIA)
MUNARI DAVIDE (CAVESE)
D’ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
LEO DANIEL COSIMO O (CROTONE)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)
DEL FABRO DARIO (GIUGLIANO)
LAEZZA GIULIANO (GIUGLIANO)
MILAN MATTEO (GIUGLIANO)
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (LATINA)
MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)
ANTONI EDOARDO (LIVORNO)
ANATRIELLO GENNARO (POTENZA)
FALLA RUBEN (SIRACUSA)
LIMONELLI CARMELO (SIRACUSA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
NEGRO STEFANO (TRAPANI)
NICOLI SIMONE (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo