Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società POTENZA, ha, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 600,00
SORRENTO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, supplemento r. Arbitrale).

AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, intonato cori e prodotto suoni di tamburi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). 17/66

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Curva Nord Superiore Rosso, esposto, dal 20° al 45° minuto del secondo tempo, per circa venticinque minuti, uno striscione di 1 metro per 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:
1. non corretta in quanto, a seguito di una revisione FVS, sferrava un pugno con forza nei confronti della plastica esterna della propria panchina;
2. irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2025
VALORI PIETRO (CASERTANA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, protestava platealmente, proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
TORTORA CARMINE (AZ PICERNO)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, durante il rientro negli spogliatoi, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti ripetuta più volte per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale adottata a seguito di una revisione FVS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica entrando nell’area di revisione FVS e protestando nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.
PROSPERI FABIO (CAVESE)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva/ irriguardosa e gli rivolgeva un gesto offensivo per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MOSCHELLA IVAN (CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinatosi all’area di revisione FVS, protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1.000,00
MARTIRIGGIANO MAURIZIO (AZ PICERNO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Delegato alla gestione evento della società avversaria, in quanto, mentre quest’ultimo gli impediva l’accesso all’area spogliatoi attraverso l’ingresso riservato alla Quaterna Arbitrale, proferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGO SALVATORE (MONOPOLI)
A) tre gare di squalifica effettive per avere, all’ 8°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all’altezza dello stomaco facendolo cadere a terra e provocandogli un lieve e momentaneo dolore.
B) Euro 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco e, dall’altra, la possibilità per il calciatore avversario di riprendere la gara dopo l’intervento del massaggiatore (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c., documentazione video – obbligo risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VELTRI ANGELO (AZ PICERNO)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)

AMMONIZIONE (III INFR)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
BERTO GABRIELE (ATALANTA U23)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)
DEL FABRO DARIO (GIUGLIANO)
FARNETI GIOVANNI (LATINA)
MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)
MATINO EMMANUELE (SALERNITANA)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
DI NOIA GIOVANNI (TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)
BERGONZI FEDERICO (ATALANTA U23)
PAPADOPOULOS CHRISTOS (ATALANTA U23)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
DJIBRIL MALIK (AZ PICERNO)
FRISON FILIPPO (AZ PICERNO)
SAIO PIETRO (BENEVENTO)
MALCORE GIANCARLO (CASARANO)
PALUMBO FRANCESCO (CASARANO)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
DI TOMMASO LEONARDO (CASERTANA)
DINI ANDREA (CATANIA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
GARRITANO LUCA (COSENZA)
ANDREONI CRISTIAN (CROTONE)
MAGGIO MATTEO (CROTONE)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
OLIVIERI EDOARDO (FOGGIA)
PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
PARODI GIULIO (LATINA)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN (MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
BALZANO MARCO (POTENZA)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
FERRARIS ANDREA (SALERNITANA)
COLOMBINI LORENZO (SORRENTO)
ORTISI PASQUALINO (TEAM ALTAMURA)
GALEOTTI CESARE (TRAPANI)
PIRRELLO ROBERTO (TRAPANI)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo