Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda

Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, MONOPOLI, SALERNITANA, SIRACUSA, TRAPANI  hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– aver lanciato materiale pirotecnico sul terreno di gioco a gara terminata e all’indirizzo di calciatori della squadra supportata;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA’

AMMENDA € 900,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c., recidiva).

AMMENDA € 700,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità mpubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, ncomma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato dall’ultimo minuto della gara e fino al rientro delle squadre negli spogliatoi, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00
CAVESE per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione di circa venti metri per uno non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’8 GENNAIO 2026
ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO)
per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
A) al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, con fare minaccioso pronunciava frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale e offensive nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato;
B) al termine della gara, nonostante il provvedimento di espulsione, reiterava il predetto comportamento, continuando a sostare nei pressi della zona spogliatoi e proferendo parole irriguardose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36 cit. (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. ANTONAZZO ANGELO, r. Arbitrale, r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO 2026
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, faceva accesso nel recinto di gioco tramite il cancello della Tribuna Centrale, e si avvicinava all’area di revisione FVS colpendo il gabbiotto del FVS così costringendo l’Arbitro ad interrompere la review. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36 cit. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
A) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni dirigeva la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente all’Allenatore SIG. PAGLIUCA LUIGI in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 500
PAGLIUCA LUIGI (ATALANTA U23)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto riceveva disposizioni tecniche mediante l’utilizzo di auricolari dall’Allenatore BOCCHETTI SALVATORE nonostante quest’ultimo fosse stato espulso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (II INFR)
CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MILANO LUCA (BENEVENTO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto dissentiva platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, mentre il SIG. ANTONAZZO ANGELO protestava nei confronti dell’Arbitro, dava un pugno contro la porta dello spogliatoio riservato alla Quaterna Arbitrale, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36 comma 1 C.G. S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta.

TASCONE MATTIA (SALERNITANA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva trattenendo per la maglia un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
D’ALENA ANTONIO (CASARANO)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (FOGGIA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
MOLINA JUAN IGNACIO (SIRACUSA)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
CIOTTI PIETRO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (III INFR)
BERTO GABRIELE (ATALANTA U23)
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO (AZ PICERNO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN (CAVESE)
D’ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
GRECO JEAN FREDDI PAS (MONOPOLI)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
CRIMI MARCO (TEAM ALTAMURA)
FLORIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (II INFR)
SIMONETTO FEDERICO (ATALANTA U23)
BIANCHINI GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
SALVO GIUSEPPE (AZ PICERNO)
PIEROZZI EDOARDO (BENEVENTO)
MUNARI DAVIDE (CAVESE)
PELLITTERI ALESSANDRO (LATINA)
PORRO MATTIA (LATINA)
BRUSCHI NICOLO (POTENZA)
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)
VILLA LUCA (SALERNITANA)
BONACCHI CHRISTIAN (SIRACUSA)
D’URSI EUGENIO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
PANADA SIMONE (ATALANTA U23)
LULIC KARLO (CASARANO)
PEREZ LEONARDO (CASARANO)
ALLEGRETTO ANDREA (CATANIA)
MORELLI GABRIELE (FOGGIA)
FALL MAGUETTE (MONOPOLI)
DE BOER KEES CORNELIS H (SALERNITANA)
UBANI MARLON NNAMDI (SALERNITANA)
PAGLINO STEFANO (SORRENTO)
CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)
DOUMBIA CHEC BEBEL (TEAM ALTAMURA)

Categoria: Giudice sportivo