Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda

Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, MONOPOLI, SALERNITANA, SIRACUSA, TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– aver lanciato materiale pirotecnico sul terreno di gioco a gara terminata e all’indirizzo di calciatori della squadra supportata;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA’

AMMENDA € 900,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c., recidiva).

AMMENDA € 700,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato dall’ultimo minuto della gara e fino al rientro delle squadre negli spogliatoi, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per dieci volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00
CAVESE per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione di circa venti metri per uno non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’8 GENNAIO 2026
ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO)
per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
A) al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, con fare minaccioso pronunciava frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale e offensive nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato;
B) al termine della gara, nonostante il provvedimento di espulsione, reiterava il predetto comportamento, continuando a sostare nei pressi della zona spogliatoi e proferendo parole irriguardose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36 cit. (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. ANTONAZZO ANGELO, r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI

AMMENDA

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO 2026
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, faceva accesso nel recinto di gioco tramite il cancello della Tribuna Centrale, e si avvicinava all’area di revisione FVS colpendo il gabbiotto del FVS così costringendo l’Arbitro ad interrompere la review. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36 cit. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE

EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
A) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni dirigeva la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente all’Allenatore SIG. PAGLIUCA LUIGI in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
PAGLIUCA LUIGI (ATALANTA U23)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto riceveva disposizioni tecniche mediante l’utilizzo di auricolari dall’Allenatore BOCCHETTI SALVATORE nonostante quest’ultimo fosse stato espulso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILANO LUCA (BENEVENTO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto dissentiva platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, mentre il SIG. ANTONAZZO ANGELO protestava nei confronti dell’Arbitro, dava un pugno contro la porta dello spogliatoio riservato alla Quaterna Arbitrale, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36 comma 1 C.G. S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva trattenendo per la maglia un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
RIZZO NICHOLAS
LOMBARDI LORENZO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO MASTROIANNI FERDINANDO CELEGHIN ENRICO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FIGOLI MATTEO
D’ALENA ANTONIO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP MACRI DAVIDE SAPORETTI LORENZO CAPELLI ANDREA SANNIPOLI DANIEL RICCARDI ALESSIO MALOTTI MANUELE BERTONCINI DAVIDE VITALI PABLO
CLEMENTE GIANLUCA MOLINA JUAN IGNACIO CRECCO LUCA
CIOTTI PIETRO ZARPELLON LEONARDO

AMMONIZIONE (VII INFR)
DI PAOLA MANUEL

AMMONIZIONE (III INFR)
SOTTINI EDOARDO
CIANCI PIETRO
BIANCHI NICOLO
BERTO GABRIELE
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO CUCCINIELLO FRANCESCO PIO GARGIULO MARIO
MAIELLO RAFFAELE
PROIA FEDERICO
SORRENTINO DANIELE GIOVANN D’ORAZIO TOMMASO
ZUNNO MARCO
PAZIENZA ORAZIO MARCO FRANZOLINI ANDREA ALBORGHETTI MATTIA
LAMESTA ALESSANDRO FORCINITI LUIGI
MARENCO FILIPPO
ZANELLATO NICCOLO
ANTONI EDOARDO
GRECO JEAN FREDDI PAS BELLINI LEONARDO
COCCIA LORENZO
SCHIRONE LUCA
SOW ASANE
BELLODI GABRIELE
ANASTASIO ARMANDO
CRIMI MARCO
FLORIO MATTIA
FABRIANI CRISTIAN
FAGGIOLI ALESSANDRO SILVESTRO ALESSANDRO MERCATI ALESSANDRO DAFFARA MANUEL
FANINI FEDERICO

AMMONIZIONE (II INFR)
LOMBARDI ALESSANDRO RIGHETTI SAMUELE BOFFELLI ANDREA COPPOLA ALESSANDRO SILIPO ANDREA SIMONETTO FEDERICO BIANCHINI GIANCARLO CRETELLA CARMINE SALVO GIUSEPPE PIEROZZI EDOARDO SGANZERLA RICCARDO MUNARI DAVIDE CECCHETTO ANDREA
DE ZEN RICCARDO CLEMENZA LUCA
STANTE FRANCESCO CAPELLO ALESSANDRO PELLITTERI ALESSANDRO PORRO MATTIA  DRAGO GIACOMO
BASSO GIANMARCO
DI COSMO LEONARDO
ARINI MARIANO
MANZARI GIACOMO PELLEGRINO ALESSANDRO BRUSCHI NICOLO
RIGGIO CRISTIAN
FERRI DAVIDE
MASI ALBERTO
KOLAJ ARISTIDI
ROSSI GIANLUCA
VILLA LUCA
BONACCHI CHRISTIAN
D’URSI EUGENIO
MASALA ALESSANDRO JONSSON KRISTOFER ZENNARO MATTIA
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO PUCCIARELLI MANUEL

AMMONIZIONE (I INFR)
CHAKIR MOHAMMED AMINE GORI GABRIELE
PANADA SIMONE
MARESSA TOMMASO ROTTENSTEINER BENEDIKT CRISTALLO CLAUDIO
LULIC KARLO

Categoria: Giudice sportivo