In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società, SORRENTO, SALERNITANA, hanno, in violazione della normativa di cuiNagli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 300,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. la pavimentazione all’interno dei servizi igienici loro riservati;
2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo pannello di copertura;
3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore Ospiti (Curva Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
COSENZA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, intonato, al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Coperta Locali, intonato, al 5° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)
PERNA FRANCESCO (COSENZA)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso nello spogliatoio occupato dalla propria squadra trattenendosi al suo interno per circa due minuti e, dopo essere uscito, continuava a permanere all’interno dell’area spogliatoi per altri dieci minuti, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 30/DIV del 28.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di dei tesserati avversari in quanto, dopo il provvedimento di espulsione nei confronti di un proprio calciatore a seguito di una revisione FVS, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
IERARDI MARIO (CATANIA)
A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il palone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUPPONE LUIGI (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e le modalità del colpo inferto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIFULCO ALFREDO (CAMPOBASSO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CERESOLI ANDREA (BENEVENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (AUDACE CERIGNOLA)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
ROCCHI GABRIELE (CASERTANA)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
MACCHI MATTIA (CAVESE)
D’AMICO FELICE (FOGGIA)
PANICO CIRO (FOGGIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (FOGGIA)
LAEZZA GIULIANO (GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
PACE FEDERICO (LATINA)
LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)
CIOTTI PIETRO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (II INFR)
IDELE JAVISON OSARUMW (ATALANTA U23)
DJIBRIL MALIK (AZ PICERNO)
MARTINA ALESSANDRO (CAMPOBASSO)
PINTO GIOVANNI (CASARANO)
LEONE GIUSEPPE KEVIN (CASERTANA)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN (CAVESE)
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN (MONOPOLI)
ANATRIELLO GENNARO (POTENZA)
AMMONIZIONE (I INFR)
PLAIA MATTEO GIUSEPPE (ATALANTA U23)
GRAZIANI VITTORIO (AZ PICERNO)
CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)
AGNELLI GERARDO (FOGGIA)
OLIVEIRA PRADO ISAAC (GIUGLIANO)
CALCAGNI RICCARDO (MONOPOLI)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)
DE MARCO ANTONINO (POTENZA)
KNEZOVIC BORNA (SALERNITANA)
QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)

