Giudice sportivo: Foggia, una giornata a Riccardi e Vezzoni

Giudice sportivo: Foggia, una giornata a Riccardi e Vezzoni

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15, 16, 17 e 18 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, FOGGIA, LATINA, PICERNO, POTENZA e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

AVELLINO
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Avellino, intonato, al 56° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno e due petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. fatto esplodere, al 1° e 2° minuto del primo tempo, tre petardi nel proprio Settore;
2. nell’aver lanciato, durante la gara, quattro petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, undici fumogeni nel recinto di gioco e otto fumogeni sul terreno di gioco in prossimità della bandierina, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo, di due cavi elettrici, di cui uno in prossimità del LED posto a bordocampo, di un tubo antincendio e di alcune zolle del campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni ai LED pubblicitari (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°, 11°, 12°, 41° e 70° minuto della gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

AMMENDA € 900,00
CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00
BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato numero 6 seggiolini del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori (75%) posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sud intonato:
1. durante l’ingresso in campo delle Squadre, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto;
2. al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 MARZO 2024
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024
AMODIO ANTONIO JUNIOR (GIUGLIANO)
A) per avere fatto accesso nel recinto di gioco ed esservi trattenuto per tutto la gara, senza essere iscritto in distinta;
B) per avere prima dell’inizio, tra il primo e secondo tempo e al termine della gara, fatto accesso negli spogliatoi ed esservi ivi trattenuto, senza essere iscritto in distinta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
LOVISA MATTEO (JUVE STABIA)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)
TARANTINO NAZZARENO (JUVE STABIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONNIN VASQUEZ CAYETANO BARTOL (BRINDISI)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GEGA ERTIJON (ALESSANDRIA)
PINATO MARCO (BENEVENTO)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
ARMINI NICOLO (POTENZA)
CANDELLORI KEVIN (POTENZA)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RUGGIERO ZAK (AUDACE CERIGNOLA)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
CASOLI GIACOMO (CASERTANA)
D’ORAZIO LUDOVICO (LATINA)
D’AGOSTINO GIUSEPPE (PICERNO)

AMMONIZIONE (XI INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO (AVELLINO)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
GALLO ANDREA (PICERNO)
VITALE GAETANO (SORRENTO)
ENRICI PATRICK (TARANTO)
MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
CORTINOVIS FABIO (LATINA)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
LUCIANI ALESSIO (TARANTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
RAGUSA ANTONINO (ACR MESSINA)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO (ACR MESSINA)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
BONAVOLONTA’ ANGELO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
MONACO SALVATORE (CATANIA)
RAPISARDA FRANCESCO (CATANIA)
ODJER MOSES (FOGGIA)
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
MOSTI NICOLA (JUVE STABIA)
POLIDORI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
TERRANOVA EMANUELE (BENEVENTO)
FURLAN JACOPO (CATANIA)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)
CARELLA FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
NDOJ EMANUELE (CATANIA)
BARBA BENEDETTO (GIUGLIANO)

Categoria: Giudice sportivo