Giudice sportivo: Ammenda al Calcio Foggia

Giudice sportivo: Ammenda al Calcio Foggia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18 e 19 NOVEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, JUVE STABIA, FOGGIA, MONOPOLI, SORRENTO e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 37° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Sud, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine del primo tempo, dal Settore Distinti, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, una della quali colpiva un Collaboratore della Procura Federale, senza arrecare danno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta sub 2) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 800,00
ACR MESSINA per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato per tre volte, al 45° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, rispetto al quale farebbe, peraltro, difetto il requisito essenziale della percezione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerando che la Società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° e al 45° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud -sotto Settore “CSC”, intonato:
1. al 42° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria;
2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
3. al 73° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 7° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per cinque volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza sul terreno di gioco a ridosso dei cartelloni pubblicitari, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 600,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 400,00
TURRIS per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato la porta dello spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 19° minuto del primo tempo, ripetuti per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto un seggiolino posto all’interno dello stesso Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione e per avere, a fine gara, reiterato il suo comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANEO BRUNO (TURRIS)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERRONE MARCO (BRINDISI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante fosse squalificato, prima dell’inizio della gara, faceva accesso sul terreno di gioco e vi sostava per almeno 15 minuti collaborando con il Sig. DANUCCI CIRO (allenatore in seconda della società Brindisi).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)
DI DONATO DANIELE (LATINA)
CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
VILLA ALBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AURINO MARIO (JUVE STABIA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LACALAMITA FABIO (FOGGIA)
per avere, per l’intera durata della gara, tenuto una condotta non corretta, in quanto stazionava nei pressi della panchina della propria squadra avvicinandosi più volte alla linea laterale di bordo campo e indossando una tuta con giacca bianca che si confondeva con la maglia di gioco della squadra ospite e, benché più volte invitato ad allontanarsi dal IV Ufficiale, reiterava il predetto comportamento.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., integrazione r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MATERA ANTONIO (TURRIS)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto dalla panchina si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CADILI ANDREA (CASERTANA)
YAKUBIV SERGIO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO)
BIZZOTTO NICOLA (BRINDISI)
BALDI MATTEO (JUVE STABIA)
CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
ROCCHI GABRIELE (LATINA)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIANO CAMILLO (BENEVENTO)
MONTI NICCOLO’ (BRINDISI)
SARAO MANUEL (CATANIA)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
CITTADINO ANDREA (LATINA)
FELLA GIUSEPPE (LATINA)
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
VITALE GAETANO (SORRENTO)
ROMANO ANTONIO (TARANTO)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
SBRAGA ANDREA (POTENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)
RAGUSA ANTONINO (ACR MESSINA)
LORES VARELA IGNACIO (AVELLINO)
BOVE DAVIDE (CROTONE)
ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
DIOP ABOU (PICERNO)
SAPORITI EDOARDO (POTENZA)
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)
LA MONICA GIUSEPPE (SORRENTO)
FORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
ARMELLINO MARCO (AVELLINO)
MALACCARI NICOLA (BRINDISI)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
BOUAH DEVID EUGENE (CATANIA)
ZANELLATO NICCOLO’ (CATANIA)
HRAIECH SABER (CESENA)
D’URSI EUGENIO (CROTONE)
MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)
RUSSO DANILO (GIUGLIANO)
MELI MARCO (JUVE STABIA)
MARINO ANTONIO (LATINA)
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)
PAGANINI LUCA (LATINA)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
PITARRESI FRANCESCO (PICERNO)
VOLPE GIOVANNI (POTENZA)
LORETO CIRO (SORRENTO)
FABBRO MICHAEL (TARANTO)
KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO)
COCETTA NICCOLO’ (TURRIS)
NICOLI SIMONE (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
TAVERNELLI CAMILLO (CASERTANA)
DE SIMONE LUCA (FOGGIA)
ROSSI ALESSIO (FOGGIA)
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
POLLETTA RICCARDO (LATINA)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
GAGLIANO LUCA (POTENZA)
HRISTOV ANDREA ROSENOV (POTENZA)
MANIERO RICCARDO (TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo