Giudice sportivo: nessuna ammenda alla società, squalifica per Santaniello

Giudice sportivo: nessuna ammenda alla società, squalifica per Santaniello

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18, 19 e 20 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, TARANTO, TEAM ALTAMURA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’

AMMENDA € 2.500,00
ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, ripetuto per otto volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante del quale, comunque, mancherebbe il requisito della dimensione, alla luce di quanto risultante dalle relazioni acquisite;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica da mezzo litro piena d’acqua all’indirizzo dei due Collaboratori della Procura Federale e del Delegato di Lega che cadeva a circa due metri di distanza dagli stessi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevata la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 7° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. all’8° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze:
3. durante la gara, un petardo indirizzato verso la Tribuna scoperta Nord occupata dai tifosi avversari così provocando il danneggiamento di un seggiolino;
4. al 46° minuto del primo tempo, una bottiglietta di acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco;
B) per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:
1. al 18° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte;
2. al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto consecutivamente per due minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
3. al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto consecutivamente per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del petardo nel Settore occupato dai tifosi avversari e la particolare odiosità della condotta sub B) punto 2, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo del risarcimento del danno se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nel Settore Curva Sud Centrale, intonato, al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 7° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, tre bicchieri da 500 ml pieni di liquido di cui uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco;
2. al 16° minuto del primo tempo, in occasione della realizzazione di un goal da parte della propria squadra, dal Settore Tribuna, un tappo di bottiglia in plastica nel recinto di gioco che cadeva in prossimità del Collaboratore della Procura Federale e del IV Ufficiale di gara, senza colpirli;
3. al 38° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, un rotolo di scotch nel recinto di gioco, tre bottigliette d’acqua semipiene di cui una nel recinto di gioco e due nel terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo mentre si trovava a terra, reagiva
colpendolo con un calcio sulla gamba, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere.
BOCIC MILOS (LATINA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SANTANIELLO EMANUELE (FOGGIA)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MESSINA GIOVANNI PAOLO (TRAPANI)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, posizionato sotto la Curva Nord occupata dai tifosi del Trapani, consegnava agli stessi tre bottigliette da 50 ml semipiene (quelle utilizzate dal portiere del Trapani) i quali le rilanciavano sul terreno di gioco e nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
GALLO ANDREA (CROTONE)
SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
VERDE FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
CARILLO LUIGI (FOGGIA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
MANE BALLA MOUSSA (TEAM ALTAMURA)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
FRASCATORE PAOLO (AVELLINO)
IERARDI MARIO (CATANIA)
LUPERINI GREGORIO (CATANIA)
VERNA LUCA (CATANIA)
DANZI ANDREA (FOGGIA)
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE (JUVENTUS NEXT GEN)
CRECCO LUCA (LATINA)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
SPERANZA MATTIA (TARANTO)
PALERMO RYDUAN (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)
GAROFALO VINCENZO (ACR MESSINA)
RIGIONE MICHELE (AVELLINO)
VISCARDI ANGELO (BENEVENTO)
ACELLA CHRISTIAN (GIUGLIANO)
CASCELLA RENATO (MONOPOLI)
SCIPIONI EMANUELE (MONOPOLI)
YABRE MOUSTAPHA (MONOPOLI)
FABBRO MICHAEL (TARANTO)
IULIANO SIMONE (TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo