Giudice sportivo: ammenda al calciatore Emmausso

Giudice sportivo: ammenda al calciatore Emmausso

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27 e 28 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, GIUGLIANO, SORRENTO, TARANTO e  TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 17° minuto del primo tempo, diciassette petardi di elevata intensità di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) e, diciassette fumogeni, di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa cinque minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
2. al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.200,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un bicchiere di plastica contenente del ghiaccio all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale n. 1 che cadeva a circa un metro dallo stesso, colpendolo con schizzi d’acqua, senza procurargli alcun danno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità del lancio effettuato verso l’Assistente Arbitrale, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Assistente Arbitrale, n.1, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 55° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra;
2. al 57° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti della città di altra squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 66° minuto della gara, per circa quattro minuti, uno striscione di circa 20 metri, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DI DONATO DANIELE (TEAM ALTAMURA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IACOBELLIS DIMITRI (MONOPOLI)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto in occasione di un’azione di attacco della propria squadra, si spingeva oltre la linea di porta e calciava violentemente il tabellone LED posto dietro la porta causando la rottura di un pannello LED.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
KONATE AMARA (CAVESE)
BERMAN TAMIR (LATINA)
VONA EDOARDO (LATINA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
CRIMI MARCO (TRAPANI)
KARIC NERMIN (TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

AMMONIZIONE (VII INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)
IERARDI MARIO (CATANIA)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
DANZI ANDREA (FOGGIA)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)
NDOJ EMANUELE (LATINA)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
MATERA ANTONIO (TARANTO)
D’AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)
LEONETTI VITO (TEAM ALTAMURA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
CIOTTI PIETRO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)
DI PALMA MANUEL (ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
FRANCO DOMENICO (AZ PICERNO)
MERELLI DAVIDE (AZ PICERNO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
VISCARDI ANGELO (BENEVENTO)
BAKAYOKO AXEL MOHAMED (CASERTANA)
DELI FRANCESCO (CASERTANA)
D’ALTERIO FRANCESCO PIO (CROTONE)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
LORES VARELA IGNACIO (TARANTO)
ZIGONI GIANMARCO (TARANTO)
NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)
JALLOW SULAYMAN (AUDACE CERIGNOLA)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)
OUKHADDA SHADY (BENEVENTO)
DIOP ABOU (CAVESE)
PERETTI MANUEL (CAVESE)
PADULA CRISTIAN (GIUGLIANO)
CARDINALI MATTEO (LATINA)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
CASTELLANO FABIO (TURRIS)
NOCERINO LUCA FABIO (TURRIS)
PARODI GIANLUCA (TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo