Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 3 Novembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2 NOVEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società FOGGIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 200,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver  danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

INVIDIA GIANMARCO (CASARANO)

per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NEGRO STEFANO (CASARANO)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCIANI PIERLUCA (FOGGIA)
SMERALDI ANDREA (FOGGIA)

Categoria: Giudice sportivo