Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia, nessuna squalifica
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24, 25 E 26 OTTOBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ALTAMURA, CATANIA, FOGGIA, POTENZA, e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
SOCIETA’
AMMENDA € 900,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (a circa 10 metri dal calcio d’angolo e a 5 metri all’interno del terreno di gioco), prontamente rimosso dal personale dei Vigili del Fuoco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato), misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e alla bruciatura del manto erboso sintetico, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 1000 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 15° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per quattro volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CONDO’ LUIGI (LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, protestava platealmente sbracciando e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (ALTAMURA)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento antisportivo nei confronti di un tesserato avversario, in quanto usciva dall’area tecnica minacciandolo con gesti e parole. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SALVALAGGIO LUCA (LATINA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRECO LEANDRO (CROTONE)
AMMONIZIONE (I INFR)
STELLONE ROBERTO (CASERTANA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FONTO PAOLO (COSENZA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARENCO FILIPPO (LATINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
COPPOLA GIUSEPPE (PICERNO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CONTILIANO NICOLO (COSENZA)
PUGLIESE SAMUEL (PICERNO)
KIRWAN NIKO (POTENZA)
AMMONIZIONE (III INFR)
CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)
CAPORALE ALESSANDRO (CASERTANA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO (CATANIA)
ARMINI NICOLO (CROTONE)
CRAPISTO FRANCESCO (CROTONE)
OLIVIERI EDOARDO (MONOPOLI)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
PIERACCINI SIMONE (SALERNITANA)
TUMBARELLO GIORGIO (SAVOIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
MANTOVANI VALERIO (BARI)
NEGRO STEFANO (CASARANO)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
ESPOSITO GIANLUCA (CAVESE)
PASCALAU RAZVAN-BOGDAN (COSENZA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOCIC MILOS (ALTAMURA)
GAGLIARDI LORENZO (ALTAMURA)
COCETTA NICCOLO (BARI)
CUZZARELLA CRISTIAN (CASARANO)
LIGUORI MICHAEL (CATANIA)
TOURE ISYAKHA (FOGGIA)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
MASELLI SERGIO (PICERNO)
VILLA LUCA (SALERNITANA)

