Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE,  GIUGLIANO, POTENZA, SIRACUSA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.800,00
CROTONE
per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 13° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della categoria arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta sub 1) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
COSENZA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto consecutivamente per circa due minuti;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, uno striscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti e per tutta la durata del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIAMPAOLO FEDERICO (CASARANO) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, prima di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA
FONTO PAOLO (CASERTANA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti durante la fase di riscaldamento di alcuni giocatori della propria squadra. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DI SANTO GIUSEPPE (CAMPOBASSO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle parole pronunciate da parte del Sig. BONZANINI ENRICO, proferiva a sua volta nei suoi confronti parole irriguardose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

BORRIELLO VINCENZO ALEX (SORRENTO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica interferendo con la revisione nell’area di competenza FVS. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIRON MAXIME FRANCOIS (TRAPANI)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)
SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)
VANO MICHELE (CASERTANA)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)
BIANCHI SEBASTIANO (AZ PICERNO)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
GEGA ERTIJON (CASARANO)
PEZZELLA SALVATORE (CASERTANA)
LORETO CIRO (CAVESE)
SANDRI MATTIA (CROTONE)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)
POLI FABRIZIO (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
GRANATA ANTONIO (AZ PICERNO)
MAITA MATTIA (BENEVENTO)
CHIORRA NICCOLO (CASARANO)
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
CORBARI ANDREA (CATANIA)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
PIANA LUCA (CAVESE)
SUPLJA ELVARIS (CAVESE)
CANNAVO’ KEVIN (COSENZA)
CIMINO BALDOVINO (COSENZA)
DAMETTO PAOLO (COSENZA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN (COSENZA)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
PANICO CIRO (FOGGIA)
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (GIUGLIANO)
PACE FEDERICO (LATINA)
GRECO JEAN FREDDI PAS (MONOPOLI)
TIRELLI MATTIA (MONOPOLI)
BACHINI MATTEO (POTENZA)
D’AURIA GIANLUCA (POTENZA)
MAZZEO LUCA (POTENZA)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)
KIRWAN NIKO (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo