Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda e squalifica
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’ 11 E 12 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, CATANIA, GIUGLIANO, MONOPOLI, SALERNITANA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna Scoperta e Curva Nord, consistititi nell’aver:
1. lanciato, all’8° minuto del primo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, dieci petardi nel recinto di gioco prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco e quattro bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto e quaranta secondi circa facendo allontanare i calciatori e l’Assistente fino alla ripresa dell’incontro;
2. lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, numerosi fumogeni e petardi nel recinto di gioco.
3. per avere, con i lanci di cui ai punti 1) e 2), provocato la bruciatura del manto sintetico (in molteplici parti, in particolare della pista di atletica, del recinto e del terreno di gioco), di un cartellone pubblicitario, di tre teloni di plastica posti a copertura dei led pubblicitari e alcune parti della pista d’atletica.
4. danneggiato, bruciandoli, tre seggiolini e quattro parti della struttura muraria relativi al settore loro riservato nonché due mattonelle dei servizi igienici loro riservati.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e alla bruciatura del manto erboso, del cartellone pubblicitario e di alcune parti della pista di atletica, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.500,00 CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 3689 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 64° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 18° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, una bottiglietta d’acqua semivuota all’indirizzo dei calciatori che si erano recati nei pressi della bandierina per esultare; la stessa terminava nel recinto di gioco, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, senza provocare conseguenze.
2. al 90° minuto, in occasione della realizzazione della seconda rete da parte della squadra avversaria, due bottigliette d’acqua semivuote all’indirizzo dei calciatori che si erano recati nei pressi della bandierina per esultare; le stesse terminavano nel recinto di gioco, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, senza provocare conseguenze. Valutate complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
AMMENDA € 400,00 SALERNITANA per avere i propri tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto gli stessi si attardavano all’ingresso in campo per regolarizzare l’equipaggiamento. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
VARRA’ FORTUNATO (CATANIA) per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, gli si avvicinava e protestava ripetutamente nei suoi confronti, costringendolo ad interrompere la revisione. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
VECCHI STEFANO (INTER U23) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SPINGOLA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbirale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MASTROPIETRO LORENZO (POTENZA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (SCAFATESE) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, protestava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti, al fine di contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIMMARUTA ANTONIO (GIUGLIANO) per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BRUSCHI NICOLO (POTENZA)

