Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia e una giornata a Castorri

Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia e una giornata a Castorri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 19 e 20 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 16, 17, 18, 19 GENNAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, MONOPOLI, SALERNITANA, SIRACUSA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026
Il Giudice Sportivo,
ritenuto che dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed.) risulta quanto segue:
1. I sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locale, hanno lanciato, al 16° minuto del primo tempo, circa dieci petardi sul terreno di gioco che esplodevano all’interno dell’area di rigore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa nove minuti e provocando bruciature del manto erboso. Durante l’interruzione si è reso necessario effettuare i prescritti annunci antiviolenza.
2. Dalla relazione della Procura Federale è emerso, altresì, che la Società Trapani non ha assicurato la presenza degli Steward nel predetto Settore che, pertanto, era assolutamente privo di tale servizio.
3. Infine, i sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locali, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, hanno intonato cori.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori costituenti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per nove minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati ed hanno provocato danni al manto erboso.
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società TRAPANI con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Locali, privo di spettatori e con l’irrogazione di Euro 2.000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Locali priva di spettatori inflitta alla Società Trapani, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori della Società SORRENTO, richiamati dai propri tifosi, si sono recati sotto il Settore Ospiti occupato dai loro stessi tifosi consegnando la maglia agli stessi, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla compiuta ed univoca identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per la conseguente valutazione circa la relativa rilevanza disciplinare e per l’eventuale seguito di sua competenza, ai sensi dell’art. 118 C.G.S.

SOCIETA’
AMMENDA € 900,00
MONOPOLI
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato cori di incitamento per la propria squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00
CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, cori di incitamento nei confronti della propria squadra;
2. dal 36° al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, nell’avere acceso, al 1° minuto del primo tempo, alcuni fumogeni all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto e 30 secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore e Curva Sud Anello Superiore, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per dieci volte e seguito da fischi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (l’80% circa dei 41 presenti) posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 64° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2026
ABELA GIOVANNI (SIRACUSA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina arrivando a pochi metri dall’area di revisione e proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GARGIULO ALFONSO (SORRENTO)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA
MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)
1. una giornata effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
2. euro 500 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di espulsione, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASTORRI GIANMARCO (FOGGIA)
per avere, al 55° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)
CIOTTI PIETRO (COSENZA)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
PORRO MATTIA (LATINA)
MATINO EMMANUELE (SALERNITANA)
MARCOLINI DIEGO (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
LONGOBARDI GIANLUCA (SALERNITANA)
NAZZARO MARCO (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
D’AMICO FELICE (FOGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
CANDIANO MAIKO (SIRACUSA)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
CELIENTO DANIELE (CASARANO)
BENTIVEGNA ACCURSIO (CASERTANA)
CAPORALE ALESSANDRO (COSENZA)
GROPPELLI FILIPPO (CROTONE)
WINKELMANN TILL (FOGGIA)
D’AGOSTINO GIUSEPPE (GIUGLIANO)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
RICCARDI PASQUALE (SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
CERBONE SALVATORE (CASARANO)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
CONTILIANO NICOLO (COSENZA)
ALMEIDA GOMES PEDRO JUSTINIAN (GIUGLIANO)
CALCAGNI RICCARDO (MONOPOLI)
SCIPIONI EMANUELE (MONOPOLI)
ALASTRA FABRIZIO (TEAM ALTAMURA)
DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)
NTAMPIZAS ATHANASIOS (AUDACE CERIGNOLA)
ENERGE ANTONIO (CROTONE)
PIOVANELLO ENRICO (CROTONE)
D’ANGELO SONNY (LATINA)
LOIACONO GIUSEPPE (POTENZA)
MOTOC ANDREI (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo