Giudice sportivo: Di Noia in diffida

Giudice sportivo: Di Noia in diffida

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL 13, 14 e 15 APRILE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, FOGGIA, MONOPOLI, POTENZA e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 3.500,00
BENEVENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri LED pubblicitari;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A), rilevato che le condotte sub A) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord – Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato al 26° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre minuti;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud – Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato:
1. al 29° e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e una volta nella seconda circostanza;
2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti  commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub A) e sub B) n.1 e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco), una bottiglietta d’acqua vuota, una bottiglietta in vetro, un contenitore in plastica di Caffè Borghetti e un fischietto di metallo, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (nella misura di 3/4) posizionati nel Settore Tribuna, intonato, per tutta la durata della gara, cori gravemente offensivi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1;
C) per avere i suoi sostenitori, durante tutta la gara, in più occasioni, utilizzato ripetutamente fischietti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e rendendo necessaria l’effettuazione di due annunci sia nel primo che nel secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. al 2° minuto del primo tempo, acceso all’interno del Settore Curva San Marco, numerosi bengala e fumogeni determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di tre minuti da parte dell’Arbitro, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno ai piedi della recinzione che separa la Curva dal terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati all’interno del Settore Tribuna, acceso all’interno della stessa, alle spalle della panchina occupata dalla propria squadra, un fumogeno rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici per la condotta sub A n.1) a carico della società sanzionata e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e, al 9° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°, 2°, 41° e 42° minuto del primo tempo, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine, intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 2° e 9° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, a fine gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo e protestava con veemenza per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GASTONE GERARDO (POTENZA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, usciva dall’area tecnica e si avvicinava con fare aggressivo e provocatorio ai calciatori avversari impegnati nella fase di riscaldamento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza, lo colpiva con una manata di media intensità all’altezza del mento, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di
particolare delicatezza.

SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, con un gesto di rabbia, lo spingeva colpendolo con entrambe le mani aperte all’altezza del collo, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ZANELLATO NICCOLO’ (CROTONE)
SUMMA ELIA (PICERNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
BOUAH DEVID EUGENE (CATANIA)
VERRENGIA BRUNO (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
SGARBI LORENZO (AVELLINO)
CIANCI PIETRO (CATANIA)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
CHIRICO’ COSIMO (CATANIA)
WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA)
LEO DANIEL COSIMO O (CROTONE)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
CIKO SEVO (PICERNO)
KOLAJ ARISTIDI (SORRENTO)
FIORANI MARCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
D’ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)
DUTU EDUARD (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
ROLANDO EUGIO MATTIA (FOGGIA)
MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)
ARMINI NICOLO (POTENZA)
SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
CURCIO ALESSIO (CASERTANA)
ERCOLANI LUCA (FOGGIA)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
PORTANOVA DENIS (VIRTUS ENTELLA)
MOLNAR IVO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)
LIOTTI DANIELE (AVELLINO)
PINTO GIOVANNI (BRINDISI)
KONTEK IVAN (CATANIA)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
PANELLI TOMMASO (TURRIS)
GAROFALO VINCENZO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
ROSAFIO MARCO (ACR MESSINA)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
BIFULCO ALFREDO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
ROSSI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
SANTARCANGELO ANDREA (PICERNO)

Categoria: Giudice sportivo