Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e 12 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 10 e 11 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CROTONE, FOGGIA, MONOPOLI, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
CATANIA
A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub a) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, alcuni oggetti della grandezza simile ad accendini, un fumogeno e una bottiglietta in vetro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati, rilevato che non si sono verificare conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

PICERNO per avere i suoi raccattapalle, al 16°, 17° e 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando la reazione dei tesserati avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).

AMMENDA € 800,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. all’82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori osceni ed oltraggiosi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AURINO MARIO (JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

NASTRO GAETANO (JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
CORDONE MARIO (FOGGIA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SANTARCANGELO ANDREA (PICERNO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, in reazione ad una trattenuta ricevuta, lo colpiva con un calcio al
polpaccio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e l’essere il fatto stato commesso a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROMANO ANTONIO (GIUGLIANO)
per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BOVE DAVIDE (CROTONE)
FERRINI MANUEL (MONOPOLI)
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
PINATO MARCO (BENEVENTO)
MATESE MATTIA (CASERTANA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
DE SANTIS EROS (LATINA)
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
CADILI ANDREA (PICERNO)
PANICO CIRO (TARANTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)
CELIENTO DANIELE (CASERTANA)
SBRAGA ANDREA (POTENZA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)
ARMELLINO MARCO (AVELLINO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
BELLICH MARCO (JUVE STABIA)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS (BENEVENTO)
MERLETTI TOMMASO (BRINDISI)
PETRUCCI DAVIDE (BRINDISI)
WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA)
D’ERRICO ANDREA (CROTONE)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
SCARSELLA FABIO (MONTEROSI TUSCIA)
JALLOW SULAYMAN (TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)
RAPISARDA FRANCESCO (CATANIA)
GUADAGNO JOHAN ELIA (LATINA)
DE MARCHI MICHAEL (TARANTO)
SIMERI SIMONE (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
FUMAGALLI JACOPO (ACR MESSINA)
MARCONI MICHELE (AVELLINO)
CARFORA LORENZO (BENEVENTO)
MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO)
COMI GIANMARIO (CROTONE)
ARIOLI ALESSANDRO (MONOPOLI)

Categoria: Giudice sportivo