Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda e squalifica
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, BARLETTA, CATANIA,
CAVESE, GIUGLIANO, POTENZA, MONOPOLI e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA SALERNITANA – BARI DEL 4 OTTOBRE 2026
Con riferimento alla segnalazione da parte della Procura Federale in ordine al comportamento tenuto al termine del primo tempo dall’allenatore della Salernitana Sig. Serse Cosmi questo Giudice Sportivo invita la Procura Federale medesima ad effettuare ulteriori indagini utili ad accertare in modo più puntuale le specifiche modalità della condotta del tesserato sopra indicato.
In particolare, invita l’Organo requirente ad ascoltare:
– il calciatore destinatario dell’epiteto riportato dai Componenti della Procura, al fine di accertare se lo stesso abbia percepito la frase rivolta nei suoi confronti;
– i componenti della squadra arbitrale per verificare se agli stessi sia stata denunciata da tesserati del Bari la condotta in oggetto.
Inoltre, occorre accertare con maggiore puntualità se la frase sia stata pronunciata con un tono di voce elevato e a quale distanza l’avversario si trovava dall’allenatore della Salernitana mentre questi pronunciava le parole in contestazione. Accerti inoltre la Procura quanto altro utile ai fini del decidere.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
SALERNITANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, due bottigliette di plastica semipiene, due accendini e tre bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Azzurra, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tre monete (da € 1,00, € 0,10 e € 0,50) in direzione di un calciatore avversario, monete che cadevano nel recinto di gioco, vicino alle scale dell’ingresso spogliatoio, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 73° e al 75° minuto della gara, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 77° e all’87° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto e danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
SAVOIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, sebbene trattenuto da tesserati della sua squadra, entrava sul terreno di gioco e gli si avvicinava con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALORI SIMONE (FOGGIA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
LANOTTE VINCENZO (BARLETTA)
COSMI SERSE (SALERNITANA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE MARCO ANTONINO (POTENZA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato a gioco fermo (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FABRIANI CRISTIAN (SAVOIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
DA SILVA CASTRO MATEUS (BARLETTA)
PERETTI MANUEL (CAVESE)
GALLO ANDREA (FOGGIA)
PETITO FRANCESCO PIO (FOGGIA)
PUGLIESE SAMUEL (PICERNO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PESCHETOLA LORENZO (ALTAMURA)
PADULA CRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
BUTIC KARLO (BARI)
GIRAUDO FEDERICO (CASARANO)
MEOLA FRANCESCO (SAVOIA)
CARGNELUTTI RICCARDO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CRIMI MARCO (ALTAMURA)
CURCIO ALESSIO (ALTAMURA)
MOGENTALE TOBIA (ALTAMURA)
PACIA FABIANO (ALTAMURA)
CEROFOLINI MICHELE (BARI)
DISTRATTO DONATO (BARLETTA)
VONA ANTONELLO (BARLETTA)
CAVUOTI NICOLO (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
BERTINI MATTEO (CAVESE)
SAVA SAMUELE (CAVESE)
BARCELLA KEVIN (CROTONE)
NGANA VALDES (FOGGIA)
SECK MOHAMED (FOGGIA)
GIOIELLI FRANCESCO (MONOPOLI)
D’URSI EUGENIO (SALERNITANA)
LESCANO FACUNDO (SALERNITANA)
MARTINA ALESSANDRO (SAVOIA)

