Le decisioni del giudice sportivo

Le decisioni del giudice sportivo

GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA,
FOGGIA, JUVE STABIA e LATINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 3.000,00

AUDACE CERIGNOLA per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore Tribuna (occupato da circa 800 sostenitori) e portatosi a ridosso della recinzione adiacente l’imbocco del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale e le Squadre rientravano negli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4 e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 32° e 33° minuto della gara, due fumogeni spenti sul terreno di gioco, al 21° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 25-30, in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole;
3. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.400,00
ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, uno al 13° minuto del primo tempo e l’altro al 9° minuto del secondo tempo, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). 199/614

POTENZA per avere, i suoi sostenitori, al 1° minuto del tempo, lanciato sul terreno di gioco numerosi coriandoli e rotoli di carta determinando, con tale condotta, una sospensione della gara da parte dell’Arbitro per due minuti circa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
GIUGLIANO per avere, a fine gara, all’interno degli spogliatoi, i suoi tesserati lanciato due bottiglie di plastica in aria, danneggiando il soffitto in cartongesso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE (SORRENTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
SCAZZOLA CRISTIANO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
LOSACCO NICOLA (BRINDISI)

COLLABORATORI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
ARIGLIANO TEODORO (BRINDISI)
A) per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro  in quanto contestava il suo operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardato l’uscita dal terreno di gioco e per avere tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, con fare minaccioso, proferiva frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti;
C) successivamente, mentre era posizionato in Tribuna, per essersi avvicinato alle transenne che separavano la Tribuna all’ingresso degli spogliatoi e per avere reiterato la propria condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con i tacchetti all’interno della coscia calpestandolo mentre si trovava a terra a causa di un precedente contrasto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, l’avere compiuto il gesto mentre l’avversario si trovava a terra e, infine, la zona del corpo dell’avversario attinta che ha reso necessario l’intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FURLAN JACOPO (CATANIA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre stava abbandonando il terreno di gioco, si avvicinava a quest’ultimo arrivando faccia a faccia e pronunciava frasi offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole proferite.

SOSA FRANCO TOMAS (MONOPOLI)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione di una rimessa laterale, tratteneva un avversario per impedirgli di recuperare il pallone, che veniva trattenuto e nascosto dal SOSA stesso, così determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere (calciatore di riserva, r. Assistente Arbitrale n.1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
D’URSI EUGENIO (CROTONE)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
FORNASIER MICHELE (MONOPOLI)
PANICO CIRO (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
VITALE GAETANO (SORRENTO)
MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DALL’OGLIO JACOPO (AVELLINO)
BATTISTINI MATTEO (CROTONE)
GAVIOLI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)
MICELI MIRKO (TARANTO)
JALLOW SULAYMAN (TURRIS)
SACCANI MATTEO (TURRIS)
BIONDI KEVIN (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (XV INFR)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (XII INFR)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
ALBERTINI ALESSANDRO (PICERNO)

AMMONIZIONE (VII INFR)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
DUTU EDUARD (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)
ZUNNO MARCO (ACR MESSINA)
GORI GABRIELE (AVELLINO)
GALAZZINI DAVIDE (BRINDISI)
SIMERI SIMONE (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
ZAMMARINI ROBERTO (CATANIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
TROTTA MARCELLO (BRINDISI)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
VONA EDOARDO (LATINA)
SILIPO ANDREA (MONTEROSI TUSCIA)
DI SOMMA VINCENZO (SORRENTO)

Categoria: Giudice sportivo