Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 ottobre 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PEREZ LEONARDO (VIRTUS FRANCAVILLA) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi e proferendo frasi blasfeme, condotta proseguita anche durante l’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TERRANI GIOVANNI (PADOVA) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una violenta manata aperta sulla nuca e facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte, e che la manata è stata sferrata a gioco fermo e inferta su una zona del corpo particolarmente delicata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERROTTA MARCO (PALERMO) Per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo durante un’azione di gioco con i tacchetti all’altezza della coscia destra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte e, dall’altra, le modalità del colpo inferto e la sua intrinseca pericolosità.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1000 NOBILE

TOMMASO EMMANUELE (VIRTUS FRANCAVILLA) una giornata di squalifica per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. 1000 euro di ammenda per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, a seguito della sua espulsione, uscendo dal campo, applaudiva platealmente e con fare provocatorio la curva sud del Palermo, ingenerando tensioni e nervosismo nella tifoseria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

GENTILE FEDERICO (SEREGNO) Per avere, al 23’ e al 40’ del 2° tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e della terna arbitrale pronunciando al loro indirizzo, mentre erano distanti, epiteti offensivi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. A), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA STEFANELLI

NICOLA (LEGNAGO SALUS) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DE WINTER KONI (JUVENTUS U23) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KANOUTE MAMADOU YAYE (AVELLINO)
CALAPAI LUCA (CATANIA)
ALARI ALBERTO (PERGOLETTESE)
ARMINI NICOLO (PIACENZA)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (SEREGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

HRAIECH SABER (PADOVA)
ROSAIA GIACOMO (CATANIA)
BONTA’ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
ENYAN ELIMELECH KONDU (VIRTUS FRANCAVILLA)
MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MUROLO MICHELE (PAGANESE)
LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)
MOLINARI STEFANO (PRO PATRIA)
VALENTINI NAHUEL (PADOVA)
BIONDI KEVIN (CATANIA)
SABATINO SERGIO (FIDELIS ANDRIA)
ZACCARIELLO ANTONIO (FIORENZUOLA)
VENTOLA DANILO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ZARO GIOVANNI (SÜDTIROL)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
TERASCHI MARCO (LATINA)
GIGLI NICOLO (POTENZA)
NEGRO STEFANO (TRIESTINA)
FUMAGALLI ERMANNO (SEREGNO)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO (SEREGNO)

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2022 E AMMENDA € 3000

ERBA DAVIDE (SEREGNO) per avere, al termine della gara, all’interno degli spogliatoi, successivamente in prossimità degli stessi e da ultimo nel piazzale antistante gli spogliatoi: tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dell’AIA e dei suoi Organi tecnici, pronunciando ripetutamente nei loro riguardi frasi offensive e accusandoli di parzialità; tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del Presidente della Lega Pro e della Lega stessa, pronunciando nei loro riguardi ripetutamente frasi offensive e accusandoli di parzialità e di avere tenuto comportamenti antiregolamentari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 23 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e considera la gravità delle accuse formulate nei confronti di Istituzioni calcistiche e Arbitrali. (r. proc. fed, r. c.c., referto OT CAN C).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2021

CASTAGNINI RENZO (PALERMO) 1. per avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della squadra avversaria, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti delle due Società al fine di separarli. 2. per essersi introdotto all’interno dell’area spogliatoi senza essere legittimato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500

FLAMMIA DANIELE (POTENZA) per avere, nel corso dell’intervallo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DONATIELLO ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della squadra avversaria, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti delle due Società al fine di separarli. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)

POGLIANI MARCO (PRO SESTO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500

RIZZO PAOLO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 25’ del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato, pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutato il contenuto delle frasi proferite (r. A.A., panchina aggiuntiva).
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA) per aver tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, in segno di protesta nei confronti di quest’ultimo, si girava verso la Tribuna e scagliava violentemente una bottiglietta d’acqua a terra e, di seguito, usciva dall’area tecnica per protestare e rivolgere alla quaterna arbitrale epiteti offensivi; tale condotta proseguiva durante l’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Dopo l’espulsione sostava davanti all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi continuando a guardare la partita. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff., r. Proc. Fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

OLIVA SABINO (SEREGNO) per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo durante la gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (panchina aggiuntiva).

SPORTILLO PIETRO (VIRTUS FRANCAVILLA) per aver pronunciato al 42’ ed al 45’ del II tempo due espressioni blasfeme mentre si trovava nei pressi della panchina. Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARIANI ALBERTO (SEREGNO) per avere, al 40’ del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GARA PAGANESE / POTENZA DEL 20.10.2021

Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Potenza si sono recati nei pressi dei loro sostenitori vicino alla grata di recinzione dello stadio, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine: 1. alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell’occasione; 2. alla specifica individuazione dei Calciatori del Potenza che si sono recati vicino alla rete che li separava dai tifosi; 3. alla presenza dello SLO del Potenza fin dal momento iniziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni; 4. alla eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali; 5. ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda. Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA’ AMMENDA

€ 4000 TARANTO 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: – nell’aver lanciato, nel corso del primo tempo, un fumogeno dal settore superiore della tribuna da loro occupato verso quello inferiore, senza alcuna conseguenza; – nell’aver lanciato, al termine della partita, numerosi oggetti di piccole dimensioni (accendini e confezioni piccole e vuote di “Borghetti”) verso la squadra ospite che si accingeva a lasciare il terreno di gioco, senza colpire alcuno. 2. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e offensivi nei confronti della Città della squadra ospitata. 3. per essere rimasto spento parzialmente l’impianto di illuminazione al 18’ del 1° tempo, provocando la sospensione della gara per 5 minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 2000 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43′ del primo tempo, dal settore curva nord, in occasione della rete del vantaggio, all’interno del recinto di gioco e, più precisamente, sulla pista di atletica, un petardo di grossa entità che esplodeva senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2000 CATANIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e offesa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, consistiti nell’avere, al 30’ del secondo tempo, un suo sostenitore lanciato dalla tribuna centrale liquido da una bottiglietta all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria nel mentre questi stava rientrando negli spogliatoi dopo essere stato espulso, colpendolo al capo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la fase di deflusso dallo stadio, appena varcato il cancello di uscita dello stadio e, quindi, in un’area esterna immediatamente adiacente un fumogeno senza colpire alcuno. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.), considerato che non si sono verificate conseguenza dannose.

€ 1000 PICERNO per avere, nel corso del 1° minuto di recupero del 2° tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’allenatore della squadra ospitata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

Categoria: Giudice sportivo