Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società, una giornata a Vuthaj

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società, una giornata a Vuthaj

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDE

€ 3000 TARANTO A) per avere i propri sostenitori intonato cori offensivi nei confronti delle Forze dell’Ordine; B) per ripetuti lanci sul terreno di gioco di petardi con l’intento di colpire il portiere della squadra avversaria il quale, più volte, era costretto ad allontanarsi dalla area di rigore per evitare di essere colpito. Le esplosioni, di particolare intensità, causavano altresì vistose buche e danneggiamenti al manto sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (recidiva, r. proc. fed, r.c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 2000 FOGGIA per avere i propri sostenitori: A) intonato cori nei confronti dei tifosi avversari comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; B) fatto esplodere nel proprio settore numero tre petardi di forte entità senza conseguenze; C) per avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato. Misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000 JUVE STABIA per avere i propri sostenitori intonato cori nei confronti dei tifosi avversari comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 500 CROTONE per avere i propri sostenitori lanciato numerose bottigliette semipiene sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 300 AUDACE CERIGNOLA per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco un fumogeno senza conseguenze (r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIUNTA LORENZO (FOGGIA) per essere entrato esultando, sul terreno di gioco fino al centro del campo e contemporaneamente per aver insultato il pubblico avversario in Tribuna.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA) per veementi proteste nei confronti del IV ufficiale (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ALBADORO DIEGO (PICERNO) per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, non in azione di gioco, lo afferrava al collo stringendo con entrambe le mani.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO) per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con una gomitata al volto durante un’azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILANI LORENZO (PESCARA) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VUTHAJ DARDAN (FOGGIA)
FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)
GILLI MATTEO (GELBISON)

Categoria: Giudice sportivo