Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento
Il Giudice Sportivo sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 21 e 22 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDE SOCIETA’
€ 2.000,00 FIDELIS ANDRIA perché, durante l’intero periodo del recupero del 2° tempo, la gara veniva disputata con un solo pallone in quanto i palloni di riserva non venivano messi a disposizione, nonostante gli inviti rivolti dal IV Ufficiale al Dirigente addetto all’Arbitro della società, causando determinanti rallentamenti alla ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).
€ 750,00 CATANZARO perché propri sostenitori lanciavano alcune bottigliette di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc.fed.).
€ 500,00 AVELLINO perché, a causa della scarsa visibilità dovuta all’accensione di un fumogeno da parte i propri sostenitori, si determinava una lieve sospensione del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VOLPE GIOVANNI (POTENZA) perché, espulso per proteste nei confronti del IV Ufficiale, dopo la notifica del provvedimento abbandonava il terreno di gioco rivolgendo un gesto offensivo nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VIMERCATI ALESSANDRO (JUVE STABIA) per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
RILLO FRANCESCO (POTENZA) per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE) perché, al termine della gara, mentre la propria squadra salutava i propri sostenitori, insultava questi ultimi e teneva un atteggiamento minaccioso, provocando la reazione degli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc.fed.).
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VITERBESE)