Giudice sportivo: Foggia, una giornata a Di Pasquale e Ogunseye

Giudice sportivo: Foggia, una giornata a Di Pasquale e Ogunseye

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12 MARZO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, LATINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA
€ 1000 JUVE STABIA per avere consentito a persona non autorizzata: di fare accesso sul terreno di gioco in occasione della segnatura della rete della Squadra di casa; di fare
accesso in più occasioni nel recinto di gioco; di fare accesso nelle aree riservate dove operano i Rappresentanti della Procura e il Commissario di Campo; di rivolgersi in maniera irriguardosa nei confronti del Commissario di Campo al termine della gara e durante la redazione dei verbali.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 ACR MESSINA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 10° minuto del primo tempo, lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di forte intensità, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 40° e 42° minuto del secondo tempo, tre fumogeni di cui uno nel rettangolo di gioco, senza conseguenze;
2. a fine gara, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c. supplemento r.c.c.).

€ 500 GIUGLIANO per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque
seggiolini all’interno del Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., supplemento r.c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Ovest, intonato, al 10° minuto e al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori del Taranto rientravano negli spogliatoi attraverso il tunnel, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa con tappo, senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato le pareti dei bagni dei tifosi ospiti con scritte con pennarello indelebile di colore blu.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RASTELLI MASSIMO (AVELLINO)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione e, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SPICUZZA AGOSTINO (GELBISON)
per avere, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava allo stesso e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti, contestando il suo operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPUANO EZIO (TARANTO)
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PANCARO GIUSEPPE (MONOPOLI)
LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)
CIANFRONE GIUSEPPE (GELBISON)

MASSAGGIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALISE PASQUALE (GIUGLIANO)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo spintonava con fare minaccioso, in occasione del suo intervento per medicare un calciatore della propria squadra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario FOFANA LAMINE in quanto, a gioco fermo, con il pallone lontano non a distanza di gioco, mentre si spingevano, lo colpiva con un calcio sulla gamba all’altezza dello stinco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario DI PAOLANTONIO ALESSANDRO in quanto, a gioco fermo, con il pallone lontano non a distanza di gioco, mentre si spingevano, lo colpiva con un calcio sulla gamba all’altezza dello stinco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
JALLOW SULAYMAN (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (FOGGIA)
RAFIA HAMZA (PESCARA)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
MAZZA LEONARDO (TARANTO)
RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
FABRIZI LUCA (LATINA)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)
MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
D’ANGELO SONNY (AVELLINO)
MAZZOCCO DAVIDE (AVELLINO)
RONDINELLA GENNY (GIUGLIANO)
FIORANI MARCO (ACR MESSINA)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (MONOPOLI)
STEFFE DEMETRIO (POTENZA)
DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)

AMMONIZIONE (XI INFR)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)
ULIANO FRANCESCO (GELBISON)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
RICCI MANUEL (JUVE STABIA)
KONATE AMARA (ACR MESSINA)
EVANGELISTI NICOLO (TARANTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)
MATERA ANTONIO (AVELLINO)
COSTA FILIPPO (FOGGIA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
MANIERO RICCARDO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
FERRANI MANUEL (PICERNO)
KOUDA RACHID (PICERNO)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (III INFR)
CARELLA FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
IGLIO GIUSEPPE (GIUGLIANO)
GIORDANI PIETRO (MONTEROSI TUSCIA)
VITALI PABLO (MONTEROSI TUSCIA)
DEL SOLE FERDINANDO (POTENZA)
LEGITTIMO MATTEO (POTENZA)
TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
LESCANO FACUNDO (PESCARA)
PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)
MINELLI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
TUMMINELLO MARCO (GELBISON)
KRAGL OLIVER (ACR MESSINA)
DI RENZO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
ZAMPA ENRICO (TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)
DI GAUDIO ANTONIO (AVELLINO)
GAMMONE FRANCESCO PIO (PICERNO)
MEROLA DAVIDE (PESCARA)
MESIK IVAN (PESCARA)
COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL (FIDELIS ANDRIA)
PORCINO ANTONIO (GELBISON)

Categoria: Giudice sportivo