Taranto-Foggia, il Giudice Sportivo archivia il procedimento

Taranto-Foggia, il Giudice Sportivo archivia il procedimento

In merito alla gara tra Taranto e Foggia e all’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud occupata dai tifosi rossoneri, la Procura Federale ha comunicato che non è stato possibile effettuare ulteriori accertamenti in quanto l’Autorità Giudiziaria procedente non ha, al momento, autorizzato la trasmissione degli atti. Per questo motivo, è stato disposto l’archiviazione del procedimento.

GARE TARANTO – FOGGIA DEL 3.09.2023
Il Giudice Sportivo,
Con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di campo nonché il referto del Direttore di Gara (ed i relativi supplementi) concernenti la gara TARANTO – FOGGIA del 3 Settembre 2023 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
vista la relazione trasmessa a mezzo PEC in data 23.10.2023 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
Con provvedimento pubblicato su C.U. n. 8/DIV del 5.09.2023 questo Giudicante ha deliberato provvedimenti a carico delle due Società in oggetto, in conseguenza delle condotte ritenute accertate sulla base dei documenti ufficiali acquisiti e, al contempo, ha invitato la Procura Federale a compiere accertamenti, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in caso di accertamento di altre condotte disciplinarmente rilevanti. Più in particolare, e in estrema sintesi, alla Procura Federale è stato chiesto di effettuare ulteriori indagini in ordine alle cause che hanno determinato lo scoppio dell’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud occupata dai tifosi ospitati e che, propagandosi, ha determinato gravi danni all’impianto sportivo.
Orbene, la Procura Federale, con la relazione sopra indicata, ha comunicato che non è stato possibile effettuare ulteriori accertamenti in quanto l’Autorità Giudiziaria procedente non ha, al momento, autorizzato la trasmissione degli atti inerenti al procedimento instaurato in ordine a quanto accaduto in occasione della gara in oggetto.
Quanto sopra premesso, in applicazione degli art. 54 e 110 C.G.S, dispone l’archiviazione del procedimento allo stato degli atti.

Categoria: Giudice sportivo