Serie C Girone C: le decisioni del Giudice Sportivo

Serie C Girone C: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 e 31 AGOSTO E DEL 1 e 2 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA,  AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CAVESE, GIUGLIANO, MONOPOLI, POTENZA, TRAPANI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA
AMMENDA € 1.500,00
CASERTANA per avere un suo sostenitore, al termine della gara mentre i giocatori stavano scendendo le scale di accesso agi spogliatoi, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 700,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel pre-gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, all’80° minuto della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TURRIS per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 92° minuto della gara, due cori offensivi e insultanti, ripetuti ciascuno per cinque volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

TRAPANI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
CAVESE per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando ritardi nella ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024
CONDO’ LUIGI
(AVELLINO)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 SETTEMBRE 2024
SCOGNAMIGLIO GENNARO
(GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto provocava gli stessi con parole e gesti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
TOMEI FRANCESCO
(AZ PICERNO)
per avere, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, tenuto nella zona spogliatoi, un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso dello spogliatoio, danneggiandola.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ALBARELLA NICOLA
(TEAM ALTAMURA)
per avere, al termine del primo tempo, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei suoi confronti, in quanto lo seguiva fino al tunnel che conduce agli spogliatoi e pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VANZETTO LEONARDO
(CATANIA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato, gridando e sbracciando.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE CRISTOFARO ANTONIO
(AVELLINO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TUMMINELLO MARCO
(CROTONE)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sulla schiena facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
PAGLINO STEFANO
(CASERTANA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PETERMANN DAVIDE (LATINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)
GUERRA WALTER (AZ PICERNO)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
MATESE MATTIA (CASERTANA)
BOFFELLI VALERIO (CAVESE)
FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)
GAGLIANO LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
LIOTTI DANIELE (AVELLINO)
ALLEGRETTO ANDREA (AZ PICERNO)
GILLI MATTEO (AZ PICERNO)
ACAMPORA GENNARO (BENEVENTO)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
VIVIANI MATTIA (BENEVENTO)
FALASCA MATTEO (CASERTANA)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
IULIANO FRANCESCO (CASERTANA)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
BETHERS KLAVS (CATANIA)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (CATANIA)
DI SOMMA GENNARO (CAVESE)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
LORETO CIRO (CAVESE)
MAFFEI MATTIA (CAVESE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANNI (CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
VITALE MATTIA (CROTONE)
MAZZOCCO DAVIDE (FOGGIA)
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
ZUNNO MARCO (FOGGIA)
DE PAOLI ANDREA (GIUGLIANO)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)
SOLCIA DANIELE (GIUGLIANO)
COMENENCIA LIVANO SHYRON (JUVENTUS NEXT GEN)
DAFFARA GIOVANNI (JUVENTUS NEXT GEN)
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE (JUVENTUS NEXT GEN)
MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
DE RISIO CARLO (MONOPOLI)
VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
COLANGIULI VINCENZO (SORRENTO)
CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
GIOVINCO GIUSEPPE (TARANTO)
MATERA ANTONIO (TARANTO)
SCHIRRU GIAMMARCO (TARANTO)
SABBATANI ANTONIO (TEAM ALTAMURA)
SADIKI KOSOVAR (TEAM ALTAMURA)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)
RICCI LUCA (TURRIS)