Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, LATINA, ebMONOPOLI, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA

AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 17/53 commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. tra il primo e secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 50° minuto circa del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (all’interno dell’area di rigore occupata dal portiere della propria squadra), così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 10 secondi per consentire la relativa rimozione;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 95%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto quattro volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 4° e 25° minuto del primo tempo e al 16° e 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 35° minuto del secondo tempo al 37° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in cumulo materiale [200 per condotta sub A) e 600 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 600,00
AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 98° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,  valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto circa del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 65° minuto circa, nel proprio settore, un petardo di lieve potenza, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 28° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 29° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
FOGGIA per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 44° minuto del primo tempo, per dieci volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LA PORTA ANTONIO (AVELLINO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)
PADALINO PASQUALE (LATINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)

AMMONIZIONE (III INFR)
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)

AMMONIZIONE (II INFR)
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
LIOTTI DANIELE (AVELLINO)
GILLI MATTEO (AZ PICERNO)
LORETO CIRO (CAVESE)
ORLANDO FRANCESCO (FOGGIA)
NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)
STIVANELLO RICCARDO (JUVENTUS NEXT GEN)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)
SHIBA CRISTIAN (TARANTO)
DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)
FRANCO DANIELE (TEAM ALTAMURA)
MINESSO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
RUSSO LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
ENRICI PATRICK (AVELLINO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
SOUNAS DIMITRIOS (AVELLINO)
VANO MICHELE (AVELLINO)
PAGLIAI GABRIELE (AZ PICERNO)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
STURARO STEFANO (CATANIA)
PIANA LUCA (CAVESE)
GUERINI ALESSIO (CROTONE)
SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)
ERCOLANI LUCA (FOGGIA)
GRANDOLFO FRANCESCO (MONOPOLI)
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS (SORRENTO)
SPERANZA MATTIA (TARANTO)
ZIGONI GIANMARCO (TARANTO)
PALERMO RYDUAN (TEAM ALTAMURA)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)
MARTINA ALESSANDRO (TRAPANI)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo