Giudice sportivo: Foggia nessuna squalifica, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia nessuna squalifica, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 28 e 29 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 E 27 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ALTAMURA, CASARANO, CAVESE, FOGGIA, POTENZA, SCAFATESE e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.500,00

BARLETTA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, (circa il 40% dei 1923 presenti), intonato, al 69° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per quattro volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un petardo nel recinto di gioco e più precisamente sulla pista di atletica così provocando la bruciatura di una piccola parte della predetta pista. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S. (ivi compresa la pericolosità del lancio) misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura di una parte della pista di atletica e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 (proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

CASARANO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 1477 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 13°, al 15° minuto del primo tempo, e all’84° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto, nelle prime due circostanze, per cinque volte e, nella terza, per tre volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 12° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di 6 metri per 3 metri, contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato avversario. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
CAVESE per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 1016 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 12° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2026

DI BENEDETTO ANTONIO (BARLETTA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e si avvicinava a quest’ultimo con fare minaccioso proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, impiegava circa due minuti per lasciare il terreno di gioco. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. DIBENEDETTO ANTONIO (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

LUCIONI FABIO (COSENZA)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava a quest’ultimo per chiedere spiegazioni su alcuni episodi avvenuti nel primo tempo e, dopo un breve colloquio, non gli permetteva di entrare nei detti spogliatoi, reiterando la propria condotta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse porte dal dirigente al termine della gara. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BISOGNO LUCA (CAVESE)
VELOTTO MASSIMILIANO (SAVOIA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MACRI ANTONIO (POTENZA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PACI MASSIMO (BARLETTA)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GRECO LEANDRO (CROTONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

AUTERI GAETANO (FOGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CATALANO RAIMONDO (AUDACE CERIGNOLA)
LONGO EMILIO (CATANIA)
DE LUCA CLAUDIO (PICERNO)
TISCI IVAN (POTENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PATIERNO FRANCESCO COSIMO (CASARANO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento lo colpisce con una gomitata all’altezza del costato rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.

MERELLI DAVIDE (CROTONE)
per aver, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, entrava a gamba alta e con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza dell’addome, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., e considerato da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)
per avere, al 2° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VISCARDI ANGELO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DIPINTO NICOLA (ALTAMURA)
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)
TRIPI FILIPPO (SCAFATESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOCCADAMO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)
AGAZZI DAVIDE (CAMPOBASSO)
CIOTTI PIETRO (CASARANO)
GIANNINI ENRICO (COSENZA)
ARMINI NICOLO (CROTONE)
GROPPELLI FILIPPO (CROTONE)
PETITO FRANCESCO PIO (FOGGIA)
BIANCHI SEBASTIANO (PICERNO)
PUGLIESE SAMUEL (PICERNO)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
KIRWAN NIKO (POTENZA)
PIERACCINI SIMONE (SALERNITANA)
COZZOLI FRANCESCO (SAVOIA)
NOCE MARIO (SAVOIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MIRANDA KEVIN PARIDE (AUDACE CERIGNOLA)
PADULA CRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
SELLAF MATISS ALI BELA (AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHI FLAVIO JUNIOR (BARI)
MENDICINO LEONARDO (BARI)
CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)
FERRARA VINCENZO (CASARANO)
GIRAUDO FEDERICO (CASARANO)
FAVALE GIULIO (CASERTANA)
GIRELLI STEFANO (CASERTANA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (CASERTANA)
PERROTTA MARCO (CATANIA)
VALLOCCHIA ANDREA (CATANIA)
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO (PICERNO)
VIRGILIO PAOLO (PICERNO)
STAVER CORNELIUS (POTENZA)
VITALE MATTIA (SALERNITANA)
STARITA ERNESTO (SORRENTO)

Categoria: Giudice sportivo