Le decisioni del Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

Le decisioni del Giudice sportivo: ammenda al Calcio Foggia

GARE DEL 9, 10, 11 E 12 OTTOBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARLETTA, CASARANO, COSENZA, FOGGIA,  POTENZA, SCAFATESE,  e SORRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);bconsiderato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 900,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 33° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, tre bottigliette semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

PICERNO per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto lo stesso si attardava all’ingresso in campo per regolarizzare l’equipaggiamento. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

LUCIONI FABIO (COSENZA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo l’espulsione dell’Allenatore della propria squadra, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti, impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

VOLUME LUIGI (BARLETTA)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)

COPPITELLI FEDERICO (COSENZA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica protestando platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti e impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIPINTO NICOLA (ALTAMURA)
DA SILVA CASTRO MATEUS (BARLETTA)
DALMAZZI ALESSANDRO (COSENZA)
COPPOLA GIUSEPPE (PICERNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROMANO ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
FRANCO DOMENICO (BARLETTA)
CIOTTI PIETRO (CASARANO)
ROCCHI GABRIELE (CASERTANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
SELLAF MATISS ALI BELA (AUDACE CERIGNOLA)
FAVALE GIULIO (CASERTANA)
ALLEGRETTO ANDREA (CATANIA)
MANNUCCI TOMMASO (CAVESE)
RIZZO MATTEO (COSENZA)
BARCELLA KEVIN (CROTONE)
CRAPISTO FRANCESCO (CROTONE)
TODISCO GIANMARCO (FOGGIA)
ZUCCON FEDERICO (FOGGIA)
BASSOLI ALESSANDRO (PICERNO)
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)
CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
POTENZA ANTONIO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VINCIGUERRA ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)
PALUMBO FRANCESCO (CASARANO)
MINAJ ELIOS (CAVESE)
BRIGNOLA ENRICO (CROTONE)
GROSSO FILIPPO (CROTONE)
MUSSO ANTONINO (CROTONE)
RAVASIO MARIO (FOGGIA)
CERRETTI CRISTIAN (MONOPOLI)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
LOIACONO GIUSEPPE (POTENZA)

Categoria: Giudice sportivo