Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Ammenda alla società Foggia Calcio, nel Novara prossimo avversario del Foggia allo Zaccheria due giornate a Da Cruz.

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate per il campionato di Serie B:

SOCIETA

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere, al 46° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta piena d’acqua in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere, al termine della gara, lanciato tre bottigliette in direzione degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio e nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che richiedeva l’intervento dei Vigili del fuoco e acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

DA CRUZ Alessio Sergio (Novara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 22° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NESTOROVSKI Ilija (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GASTALDELLO Daniele (Brescia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.

Categoria: Giudice sportivo