Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società e una giornata a Busellato

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società e una giornata a Busellato

Gara Soc. SPEZIA – Soc. LIVORNO
Il Giudice Sportivo, ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato.

SOCIETA´
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Lecce, Livorno, Palermo, Salernitana e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al momento dell´ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell´impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27° del primo tempo, aggredito alcuni stewards presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze dell´Ordine, intervenute per cercare di ripristinare la calma, alcuni oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all´art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell´Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all´art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell´Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all´art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell´Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all´art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell´Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Categoria: Giudice sportivo