Foggia, Giannetti opererà per sei mesi. I contenuti dell’ordinanza

Foggia, Giannetti opererà per sei mesi. I contenuti dell’ordinanza

Emergono ulteriori dettagli in merito alla decisione del gip di Milano, Giulio Fanales, di commissariare il Foggia Calcio ai sensi della legge 231/2001 (legge antiriciclaggio) e di affidare il ruolo di commissario giudiziale al commercialista Nicola Giannettiufficiale la sua nomina).

Dall’ordinanza del gip (di ben 50 pagine), emerge innanzitutto una prima importante novità: il commissariamento durerà sei mesi e non un anno come precedentemente richiesto dal Pubblico Ministero, a partire da ieri 19 marzo 2018, data di notifica dell’ordinanza.

Diversi anche i poteri del commissario: si legge infatti che il gip “attribuisce al commissario giudiziale la rappresentanza legale dell’ente ed il potere di compimento degli atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione giudiziale, e degli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice. Affida al commissario giudiziale l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo, idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli per cui si procede, e tutti i compiti correlati alla specifica attività svolta dall’ente. Autorizza il commissario giudiziale ad avvalersi di un ausiliario, previa comunicazione del nominativo del medesimo al giudice“. Dunque per gli atti di ordinaria amministrazione, il commissario avrà pieno potere senza autorizzazione del giudice, richiesta invece per gli atti di straordinaria amministrazione.

Ma perché si sanziona il Foggia? Innanzitutto si sanziona, all’epoca dei fatti, la mancanza di un modello gestionale mirato alla prevenzione dei reati. Tale modello gestionale è arrivato solo in data 27 giugno 2017 esclusivamente perché richiesto per l’iscrizione al campionato di Serie B. Inoltre tale modello, si legge, “pare viziato da una rilevante sottovalutazione del rischio specificatamente collegato ai reati in questione. Da un lato omette ogni ponderazione del rischio di autoriciclaggio, dall’altro a pag. 123 definisce il rischio in ordine alla possibile commissione di fatti di riciclaggio soltanto ‘modesto‘”. Tutto ciò “rende evidente la gravità del deficit organizzativo, inficiante l’attitudine alla prevenzione del sistema di controllo interno adottato“.

In più i giudici reputano significativi gli investimenti dei capitali di provenienza delittuosa soprattutto in virtù delle condizioni di difficoltà finanziaria in cui la società versava stabilmente (i bilanci 2015 e 2016, infatti, si sono chiusi con perdite per un totale di 3,2 milioni di euro) e sottolineano che questi si protraevano per un tempo consistente nel corso di due stagioni calcistiche consecutive.

Come mai la decisione è ricaduta sul commissariamento? Per i motivi sopra elencati, il giudice ha ritenuto adeguata come misura cautelare l’interdizione all’esercizio dell’attività per sei mesi, ma, tenuto conto che “La Foggia Calcio s.r.l. impiega, allo stato, sessantasette dipendenti, dei quali quaranta appartenenti all’area tecnico – amministrativa ed altri ventisette sportivi, fra allenatori e calciatori. Stante l’usuale seguito della disciplina calcistica, inoltre, non può non considerarsi, sotto il medesimo profilo occupazionale, anche la compresenza di numerose altre imprese, in forma societaria o meno, tenute sostanzialmente in vita dall’indotto della società calcistica. L’interruzione dell’attività dell’ente provocherebbe, pertanto, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Tale circostanza impone al giudice di disporre, in luogo dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, la prosecuzione da parte del commissario giudiziale dell’attività della Foggia Calcio s.r.l.“.

Dunque, siccome l’interdizione dell’esercizio provocherebbe serie ripercussioni sull’occupazione, il giudice ha optato per la prosecuzione con il commissario giudiziale che permetterà al Foggia di proseguire l’attività sportiva.

Francesco Beccia – www.foggia.iamcalcio.it