Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 e 21 APRILE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società JUVE STABIA, FOGGIA, POTENZA, PICERNO, SORRENTO, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.500,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d’acqua semipiene con tappo e numero quattro accendini all’interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo, senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Coperta, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 93° e 94° minuto della gara, quattro bottigliette d’acqua piene sul terreno di gioco indirizzate verso l’Arbitro e i calciatori, senza  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte perpetrate, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 15° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al termine dell’incontro, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (35%), posizionati nel primo anello inferiore del Settore Curva Nord, intonato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto due volte;
2. al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere divelto numero quindici seggiolini del Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA DI BIASE FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti di alcuni tesserati avversari, determinando, con tale condotta, un clima di tensione e venendo allontanato grazie all’intervento della Forza Pubblica.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.,).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAIURI VINCENZO (SORRENTO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CROCE MORGAN (MONTEROSI TUSCIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARSURA DAVIDE (CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, nella contesa del pallone, tentava di colpirlo con un pugno al volto, sfiorandolo solo di striscio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che il pugno non ha colpito completamente l’avversario e che non risultano conseguenze a carico dello stesso e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario verso la quale era diretto il colpo.
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;
B) una giornata di squalifica effettiva per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo allungandogli la mano e pronunciava una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo essere stato fatto oggetto di lanci di oggetti da parte dei tifosi avversari, reagiva raccogliendo un accendino da terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi occupanti la Curva Nord (determinando così, oltre alla reazione degli stessi, un parapiglia con i tesserati avversari).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)MICELI MIRKO (TARANTO)
SACCANI MATTEO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LABRIOLA VALERIO (BRINDISI)
PINTO GIOVANNI (BRINDISI)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
MADDALONI ROSARIODAMIANO (POTENZA)
SIMERI SIMONE (TARANTO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
PAGANINI LUCA (LATINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BAGATTI NICCOLO (BRINDISI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MONTI NICCOLO (BRINDISI)
ODJER MOSES (FOGGIA)
D ORAZIO LUDOVICO (LATINA)
FERRINI MANUEL (MONOPOLI)
SOSA FRANCO TOMAS (MONOPOLI)
FREDIANI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
SAPORITI EDOARDO (POTENZA)
DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)
COCETTA NICCOLO (TURRIS)

AMMONIZIONE (III INFR)

DUMBRAVANU DANIEL (ACR MESSINA)
GIRON MAXIME FRANCOIS (CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
GUERRA WALTER (PICERNO)
BURGIO RICCARDO FRANCE (POTENZA)
SCALA SALVATORE PIO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (AVELLINO)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
NDOJ EMANUELE (CATANIA)
CAPANNI DIAS LUAN DAVID (LATINA)
DE RISIO CARLO (MONOPOLI)
BITTANTE LUCA (MONTEROSI TUSCIA)
ROSSI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANINI ERIC (BENEVENTO)
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV (FOGGIA)
FOLINO FRANCESCO (JUVE STABIA)
ORLANDO FRANCESCO (TARANTO)

Categoria: Giudice sportivo