Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda e squalifica
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 21 e 22 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 19 E 20 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, CATANIA, MONOPOLI, POTENZA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del primo tempo, una suola di scarpa in gomma all’indirizzo del IV Ufficiale che cadeva sul terreno di gioco a circa 4-5 metri di distanza da quest’ultimo, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerai i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.200,00
BARLETTA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 10° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, parti dei servizi igienici loro riservati.
B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 370 presenti), posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al termine della gara e in risposta al coro effettuato dai tifosi avversari, un coro offensivo e insultante nei confronti dei predetti, ripetuto per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 12° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, una porzione di pizza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori intonato: a) (circa il 25% dei 4754 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud (Settori Rosso e Azzurro porzione Centrale), al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra ripetuto per quattro volte;
b) (circa il 90% dei 6050 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord (Settori Rosso e Azzurro), al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato, durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola, cori a sostegno della propria squadra.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SAVOIA per avere, i suoi sostenitori (il 90% circa dei 600 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato:
1. al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte;
2. al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE (SORRENTO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, usciva dall’area tecnica inveendo e urlando nei loro confronti.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
COPPITELLI FEDERICO (COSENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PORTANOVA DENIS (SAVOIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PERLINGIERI MARIO (AUDACE CERIGNOLA)
BIZZOTTO NICOLA (BARLETTA)
MANETTA MARCO (BARLETTA)
DALMAZZI ALESSANDRO (COSENZA)
COPPOLA GIUSEPPE (PICERNO)
FABRIANI CRISTIAN (SAVOIA)
VISCARDI ANGELO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
DARBOE EBRIMA (BARI)
CAPORALE ALESSANDRO (CASERTANA)
PERETTI MANUEL (CAVESE)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO JOSE’ (CROTONE)
GALLO ANDREA (FOGGIA)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (FOGGIA)
BALDE BALDE IBOURAHIMA (GIUGLIANO)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF (INTER U23)
PETRUNGARO LUCA (POTENZA)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
PUZONE MATTIA (SORRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARINI MATTEO AMOS (BARLETTA)
PIARULLI SAVIO (BARLETTA)
MATINO EMMANUELE (CASARANO)
KONTEK IVAN (CASERTANA)
ALLEGRETTO ANDREA (CATANIA)
ESPOSITO GIANLUCA (CAVESE)
MAIOLO FRANCESCO KAROL (CAVESE)
PASCALAU RAZVAN-BOGDAN (COSENZA)
RIZZO MATTEO (COSENZA)
VELTRI ANGELO (CROTONE)
GEMIGNANI ANDREA (PICERNO)
PIERACCINI SIMONE (SALERNITANA)
MEOLA FRANCESCO (SAVOIA)

