Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo della Lega B, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Benevento, Crotone, Foggia, Lecce e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIAper avere suoi sostenitori, prima dell’inizio ed al termine della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

NESTA Alessandro (Perugia): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale e rivolto al Quarto Ufficiale ripetute espressioni insultanti, inoltre, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli anche frasi intimidatorie.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al termine del primo tempo, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’Arbitro, rivolgendogli espressioni ingiuriose ed insultanti, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi, nonostante il tentativo di trattenerlo da parte di alcuni dirigenti della propria squadra

Categoria: Giudice sportivo